| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 8 maggio2007 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XX,XY, XZ e XW, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Veggio presso il cuistudio hanno eletto domicilio nei confronti di Finegil editoriale S.p.A., inqualit di editore del quotidiano "Gazzetta di Mantova",rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Frezza presso il cui studio ha elettodomicilio; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. GiuseppeChiaravalloti; PREMESSO Il quotidiano "Gazzetta diMantova" ha pubblicato nell'edizione del KZ (in prima pagina e a pag. 9)alcuni articoli di cronaca riguardanti un omicidio, avvenuto due giorni primain provincia di Verona, ad opera di XA, reo confesso, coniugato con XZ, generodi XX e XY e, altres, cognato di XW. Nell'ambito di tali articoli, corredatida fotografie, sono contenuti diversi dati personali relativi ai ricorrenti:nomi e cognomi, rapporti di parentela con l'omicida, residenza originaria eattuale di XZ, anno di celebrazione del matrimonio con l'autore del delitto,indirizzo dell'abitazione di XX, riferimenti ai trascorsi lavorativi e sportividi quest'ultimo (noto giocatore del KW negli anni Cinquanta), nonchl'anno di nascita dello stesso. Con nota del 29 settembre 2006 gli interessati hannoinviato a Finegil editoriale S.p.A., societ editrice del quotidiano"Gazzetta di Mantova", un'istanza ai sensi dell'art. 7 del Codicechiedendo la conferma dell'esistenza o meno di dati che li riguardano e la lorocomunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscerne l'origine. Gliinteressati si sono anche opposti a qualsiasi ulteriore trattamento di talidati, "analogo" aquello compiuto con la pubblicazione degli articoli, sollecitandone lacancellazione anche dal sito Internet del quotidiano in quanto trattati, a loro avviso, in violazione dilegge. Secondo i ricorrenti, la pubblicazionedei dati avrebbe travalicato i limiti del diritto di cronaca, avendo violato ilprincipio dell'essenzialit dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.In particolare, gli articoli in questione avrebbero reso pubblica una pluralitdi dati ritenuti eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalit deltrattamento, violando i princpi sanciti dal Codice in materia di protezionedei dati personali e dal codice di deontologia relativo all'eserciziodell'attivit giornalistica. Ritenendo insoddisfacenti le rispostefornite dal titolare del trattamento con note del 12 ottobre 2006 e del 13dicembre 2006, i ricorrenti hanno proposto ricorso al Garante in data 1febbraio 2007 ribadendo le richieste gi avanzate e chiedendo che le spese delprocedimento siano poste a carico della controparte. A seguito dell'invito ad aderire inviatodall'Autorit il 9 febbraio 2007, Finegil editoriale S.p.A. ha risposto conmemorie inviate via fax il 26 febbraio e il 2 marzo 2007, con cui, richiamandoe precisando quanto comunicato ai ricorrenti con nota del 12 ottobre 2006, hasostenuto che: - i dati personali trattati inrelazione ai ricorrenti corrispondono esclusivamente a quelli riportati sulla"Gazzetta di Mantova" il KZ; - tali dati, raccolti dall'autoredell'articolo in occasione del fatto criminoso, "non sono statiregistrati in alcun archivio, n sono destinati ad esserlo" - i dati personali riferiti a XX,ivi compresa la sua fotografia, sono "di agevole acquisizione inragione dei brillanti trascorsi sportivi dello stesso" - la richiesta di cancellazioneverr soddisfatta limitatamente a: "nome e cognome di XY e di XW,indicazione del rapporto di parentela delle stesse" - non si ritiene invece dicancellare i dati riferiti a XX (anno di nascita, trascorsi lavorativi efotografie), ritenuti "idonei a ben diverse utilizzazioni" - i dati personali riferiti a XZ(nome e cognome, luoghi di residenza) "non saranno cancellati in quantodestinati ad assolvere all'onere informativo gravante sulla stampa" - gli articoli contenenti i datipersonali relativi ai ricorrenti sono stati redatti senza arricchire la notiziacon "particolari inveritieri o parzialmente veritieri" - le informazioni "dicontorno" fornite rispetto alla"pura e semplice notizia del fatto di sangue" Con memoria inviata il 1 marzo 2007 iricorrenti hanno dichiarato di ritenere insoddisfacente tale riscontro e hannoquindi ribadito le proprie richieste. Con nota datata 23 marzo 2007 questaAutorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. Con nota inviata in data 23 aprile 2007la resistente ha confermato che i dati personali riferiti ai ricorrenti "nonsono stati registrati in alcun archivio, n sono destinati ad esserlo" Con nota inviata il 24 aprile 2007 iricorrenti hanno lamentato che, a tale data, uno di tali articoli dal titolo "WZ" Con nota inviata il 2 maggio 2007 laresistente ha precisato di essersi attivata immediatamente per ottenerel'eliminazione di tale articolo dalla pagina web "Espresso Local" CI PREMESSO, IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione allapubblicazione, nel contesto di alcuni articoli riguardanti un omicidio, di datipersonali relativi alla moglie, ai suoceri e alla cognata dell'autore del fattocriminoso e, pi in generale, al contesto familiare e sociale nel quale ildelitto maturato, con riferimenti anche ai trascorsi calcistici e lavoratividel suocero dell'omicida. La societ editrice del quotidiano"Gazzetta di Mantova" che ha pubblicato gli articoli (FinegilEditoriale S.p.A.) riveste il ruolo di titolare del trattamento che rispondedella sua liceit e correttezza. Il Codice, al fine di contemperare idiritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libert di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevedespecifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. Invirt degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonch delledisposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamentodei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica (pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale del 3agosto 1998 e riportato nell' In ordine alle richieste relative allaconferma dell'esistenza dei dati che riguardano i ricorrenti e alla lorocomunicazione in forma intelligibile, nonch alla richiesta di conoscernel'origine, il ricorso deve essere dichiarato infondato, avendo la resistentefornito sufficiente riscontro in merito gi prima della proposizione delricorso, con nota del 12 ottobre 2006 (allegata agli atti del ricorso). In ordine alla richiesta di cancellazionedi alcuni specifici dati e all'opposizione al loro trattamento ("nome ecognome di XY e di XW, indicazione del rapporto di parentela delle stesse" Quanto ai restanti dati personali di XX,il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta dicancellazione. I dati stessi, limitatamente alla conservazione delleinformazioni riferite ai pregressi trascorsi sportivi e lavorativi di talericorrente, non risultano essere stati trattati in violazione di legge, inquanto relativi a persona nota nell'ambito territoriale di riferimento dellatestata e che, pertanto, potrebbero essere suscettibili di futura utilizzazionein relazione alla cronaca dei trascorsi sportivi del ricorrente medesimo. In ordine all'opposizione all'ulteriore,eventuale utilizzo di tali dati (parimenti formulata dal ricorrente), laresistente si impegnata a non utilizzarli in futuro in relazione all'episodiodi cronaca in questione. Pertanto, sulla base di tale dichiarazione, della cuiveridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice, deveessere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice, in merito a questo particolare profilo. In ordine alla richiesta di cancellazionee all'opposizione al trattamento degli altri dati personali riferiti a XZ, dalladocumentazione in atti emerge che il trattamento effettuato dalla resistentenell'ambito degli articoli di stampa in questione lecito e non travalica ilimiti posti per l'esercizio del diritto di cronaca dalle citate disposizionirelative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivitgiornalistica. Ci, in considerazione delle modalit espositive e delleinformazioni riportate che non contenevano particolari eccedenti e nonpertinenti, tenuto anche conto del contesto familiare e sociale in cui maturato l'evento, nonch delle motivazioni che avrebbero indotto l'omicida aldelitto per sua stessa ammissione. Peraltro, negli articoli in questione nonviene proiettata alcuna immagine negativa sulla figura di XZ; n, vieneipotizzato un suo coinvolgimento nell'evento delittuoso. Alla luce di taliconsiderazioni la pubblicazione di tali informazioni relative alla ricorrentenon risulta illecita in ragione dell'originalit del fatto e dellaqualificazione dei protagonisti (cfr., art. 6 del codice di deontologia perl'attivit giornalistica). L'opposizione e la connessa richiesta dicancellazione non risultano pertanto fondate. Va comunque rilevato che, come sostenutodalla resistente e confermato in atti, i dati personali riferiti ai ricorrentinon risultano pi diffusi n attraverso il sito Internet Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso determinato nella misura forfettaria di euro 500,di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,in particolare, alla presentazione del ricorso, posto a carico dellaresistente nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parteper giusti motivi. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla cancellazione dei dati (e alla connessa opposizioneal trattamento) relativi al nome e cognome di XY e di XW, all'indicazione delloro rapporto di parentela con l'autore dell'omicidio, all'anno di celebrazionedelle nozze tra l'autore dell'omicidio e XZ e all'indirizzo dell'abitazione diXX, in quanto gi cancellati; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei restanti datipersonali riferiti a XX; c) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali riferiti a XX erelativi ai suoi trascorsi calcistici e lavorativi; d) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione e all'opposizione al trattamento deirestanti dati personali riferiti a XZ; e) dichiara infondato il ricorso inordine alle richieste di conferma dell'esistenza dei dati personali cheriguardano i ricorrenti e volte ad ottenerne la comunicazione in formaintelligibile, nonch a conoscere l'origine dei dati stessi; f) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Finegil editoriale S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore dei ricorrenti. Roma, 8 maggio 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |