Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19aprile 2007

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196) con la quale Anna De Martino aveva chiesto al Comune di Salerno–Comandopolizia municipale la conferma dell'esistenza di dati personali che lariguardano (relativi all'accertamento di una violazione delle norme del codicedella strada) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonchŽl'indicazione dell'origine di tali dati, delle modalità, della logica e dellefinalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e delresponsabile eventualmente designato, nonchŽ dei soggetti o delle categorie disoggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne aconoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

 

VISTO il ricorso pervenuto alGarante il 9 gennaio 2007, presentato da Anna De Martino, rappresentata edifesa dall'avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio,nei confronti del citato Comune di Salerno–Comando polizia municipale,con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro allaprevia istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste edha chiesto, altresì, di porre a carico dell'ente resistente le spese sostenuteper il procedimento;

 

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 12 gennaio 2007 con la quale questaAutorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; vistal'ulteriore nota del 2 marzo 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, delCodice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

 

VISTA la nota inviata via fax il2 febbraio 2007, alla quale il Comune di Salerno–Comando poliziamunicipale ha allegato una precedente lettera dell'8 gennaio 2007 in cui aveva,tra l'altro, specificato di avvalersi "del sistema informatico dell'A.C.I.con interrogazione, attraverso terminali, ed acquisizione diretta dal pubblicoregistro automobilistico circa i dati dell'intestatario del veicolomedesimo";

 

VISTE le note inviate via fax l'8febbraio 2007 e il 26 marzo 2007 con le quali la ricorrente ha ribadito leproprie richieste, dichiarandosi insoddisfatta dei riscontri ottenuti;

 

RITENUTO di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alle richieste volte ad ottenere la conferma dell'esistenza di datipersonali, nonchŽ l'indicazione della loro origine, delle modalità, dellalogica e delle finalità del trattamento, avendo la resistente fornito, seppuresolo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente (per quanto generico)riscontro in proposito;

 

RITENUTO che il ricorso deveessere accolto in ordine alle richieste volte ad ottenere la comunicazione informa intelligibile dei dati personali che la riguardano (riferiti allacontestazione della violazione del codice della strada), l'indicazione degliestremi identificativi del responsabile eventualmente designato ex art. 29 delCodice, nonchŽ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati, non avendo il comune resistente fornito riscontro inproposito neppure nel corso del procedimento; ritenuto, pertanto, di doverordinare al Comune di Salerno–Comando polizia municipale di fornireidoneo riscontro all'interessata in ordine a tali richieste entro il 25 maggio2007, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro lastessa data;

 

VISTA la documentazione in atti;

 

RILEVATO che la ricorrente non haversato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioniper l'ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) eritenuto congruo determinare l'ammontare delle spese inerenti al ricorso nellamisura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, diporre tale ammontare a carico del Comune di Salerno–Comando poliziamunicipale nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

 

VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

 

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE il dott. GiuseppeChiaravalloti;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

 

a) accoglie il ricorso in ordinealle richiese della ricorrente volte ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali che la riguardano, l'indicazione degli estremiidentificativi del responsabile eventualmente designato ex art. 29 del Codice,nonchŽ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati e ordina al Comune di Salerno–Comando poliziamunicipale di fornire idoneo riscontro alla ricorrente, in ordine a talirichieste, entro il 25 maggio 2007, dando conferma dell'avvenuto adempimento aquesta Autorità entro la stessa data;

 

b) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

 

c) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese del procedimento posto, nellamisura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico del Comune di Salerno–Comando polizia municipale, il quale dovràliquidarli direttamente a favore della ricorrente.

 

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli