| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 4aprile 2007
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l'istanza del 28 novembre2006 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con laquale XY, dipendente di tale societ e parte in alcuni giudizi in corso dinanziall'autorit giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per ilriconoscimento della qualifica superiore), ha chiesto che gli fosserocomunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute su"ogni evidenza connessa, presupposta e conseguente" alle schede divalutazione professionale relative al 2003 e al 2004, elencando in particolarealcuni documenti che, a suo avviso, conterrebbero i dati personali oggettodella medesima richiesta (tra essi, alcune delibere del comitato esecutivodella banca e alcune comunicazioni -espressamente indicate- che lo stessoritiene essere state scambiate, anche per posta elettronica, tra alcuni ufficidella Cassa con riferimento alla sua attivit lavorativa);
VISTO il ricorso presentato alGarante il 28 dicembre 2006 da XY nei confronti di Cassa di risparmio dellaProvincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato, non avendo ricevutoidoneo riscontro alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste,rilevando che le stesse fanno seguito ad altre, gi inoltrate in precedenza,"il cui petitum era in parte identico", e ha chiesto di porre acarico della controparte le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 12 gennaio 2007 con la quale questaAutorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonchl'ulteriore nota del 19 febbraio 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e sonostati chiesti alcuni chiarimenti alla resistente in ordine alla documentazioneeffettivamente detenuta;
VISTA la memoria pervenuta il 31gennaio 2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto di ritenere esistentetutta la documentazione espressamente indicata nel ricorso, ribadendo l'accessoai dati personali che lo riguardano contenuti nella stessa;
VISTA la memoria del 1 febbraio2007 con la quale la resistente ha comunicato i dati personali relativi alricorrente contenuti in una serie di documenti relativi alle schede divalutazione professionale richieste, rilevando che tale documentazione, gifornita al ricorrente pi volte in occasione di precedenti ricorsi, gli vieneinviata nuovamente "per mero spirito conciliativo () attesa anche lanecessit di evitare il permanere di un lungo contenzioso"; rilevato chela societ ha altres dichiarato di non detenere copia della restantedocumentazione richiesta dal ricorrente con il citato interpello preventivo del28 novembre 2006 e, in particolare, delle comunicazioni tra dipendenti che ilricorrente afferma essere state scambiate;
VISTA la nota anticipata via faxil 5 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha contestato tale riscontro,lamentando la presenza di alcuni "omissis" nella documentazionefornitagli e formulando una serie di eccezioni e di considerazioni personali inordine al contenuto delle delibere e delle decisioni adottate dall'istituto dicredito in ordine alla vicenda; rilevato che il ricorrente ha ribadito larichiesta relativa alle comunicazioni e-mail che lo stesso afferma siano statescambiate tra alcuni dipendenti, ritenendo che il titolare del trattamento comunque tenuto a precisare se i dati personali che lo riguardano sono esistiti;
VISTA la memoria inoltrata indata 8 marzo 2007 con la quale la resistente, nell'allegare copiadell'ulteriore documentazione gi fornita al ricorrente, ha confermato di nondetenere le due comunicazioni che lo stesso continua a richiedere (in particolare,la e-mail del 9 settembre 2004 delle ore 10.59 che sarebbe stata scambiata tradue dipendenti, nonch una nota del 10 settembre 2004) e ha precisato che ladocumentazione inoltrata al ricorrente contiene "i medesimi omissis"di quella precedentemente fornitagli in occasione di altri ricorsi propostidinanzi al Garante; rilevato che la resistente ha chiesto che le spese delprocedimento siano poste a carico del ricorrente, sottolineando "che ildott. XY ha reiterato identiche richieste gi formulate in passato, nellaconsapevolezza che i dati che lo riguardano sono rimasti immutati nel tempo, alsolo fine di arrecare pregiudizio alla" resistente medesima;
VISTE le note anticipate via faxil 3 , il 10 e il 23 marzo 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito lerichieste formulate, indicando la documentazione che lo stesso ritiene siastata certamente detenuta dal titolare del trattamento;
RILEVATO che la richiesta diaccedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –comegi evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confrontidelle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 delCodice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personalieffettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolatidai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente inveceall'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, n la confermacirca la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenutadistruzione;
RILEVATO che la resistente hacomunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano attualmentetrattati e contenuti nelle schede di valutazione relative al 2003 e 2004,nonch nella relativa documentazione indicata nell'interpello preventivo del 28novembre 2006; rilevato che la resistente, come gi avvenuto nell'ambito diprocedimenti instaurati a seguito di ricorsi proposti dal medesimo ricorrente,ha dichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") di non detenere i dati personali che riguardanoil ricorrente contenuti nelle comunicazioni inviate da altri suoi dipendentinelle date e nelle ore dal ricorrente medesimo indicate; rilevato che larichiesta di accesso formulata dal ricorrente contiene un riferimento genericoe indeterminato a "ogni evidenza connessa, presupposta e conseguente"alle valutazioni professionali che lo riguardano, relative al 2003 e 2004, senzarecare l'indicazione degli elementi di connessione sulla base dei quali iltitolare del trattamento possa individuare in modo univoco (e, quindi,comunicare al ricorrente) eventuali altri dati personali che lo riguardanodiversi da quelli contenuti nelle schede di valutazione stesse o nelladocumentazione espressamente indicata dal ricorrente;
RITENUTO, alla luce di ci, didover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice;
RITENUTO che sussistono giusti motiviper compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto anche conto cheil ricorrente, per sua stessa ammissione e come testimoniato da parte delladocumentazione dallo stesso inviata nel corso del procedimento, aveva gi avutorecente accesso in occasione di precedenti ricorsi ai medesimi dati personalicomunicati dalla resistente e che quest'ultima aveva gi, sempre in occasionedi precedenti ricorsi, dichiarato di non detenere gli altri dati personali cuiil ricorrente ha chiesto nuovamente l'accesso;
VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);
VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. GiuseppeChiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE
a) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spesetra le parti.
Roma, 4 aprile 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIOGENERALE |