| Garante per la protezione dei dati personali [v. anche Provv.ti 8 marzo 2007-1, 8 marzo 2007-2, 8 marzo 2007-3, e 4 aprile 2007]
Provvedimento del 4aprile 2007
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan edel dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;
VISTA l'istanza avanzata il 16novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell'avv. Antonio Scuticchio) nei confrontidi Sky Italia s.r.l., in qualit di editore di SkyTg24, con la quale gliinteressati, entrambi magistrati presso il Tribunale di KW, hanno richiesto"la trasmissione () delle registrazioni di Sky Tg 24 relative ai giorni10/11/2006 e 11/11/2006", specificando che le stesse avrebbero potutoessere "trasmesse su qualsivoglia supporto, magnetico o digitale" aloro spese; vista, altres, la nota inviata a Sky Italia s.r.l. il 30 novembre2006 con la quale i ricorrenti specificavano di avanzare tale richiesta inqualit di "privati cittadini oggetto di un trattamento di dati sensibili(giudiziari) e non in qualit di magistrati";
VISTA la nota del 6 dicembre 2006con la quale Sky Italia s.r.l. ha comunicato di non poter aderire allarichiesta degli interessati, non essendo "prassi aziendalerilasciare copia delle registrazioni" delle proprie trasmissionitelevisive;
VISTO il ricorso presentato il 12gennaio 2007 nei confronti di Sky Italia s.r.l. con il quale XY e XZ(rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Tassone e Antonio Scuticchio), ritenendoche nelle edizioni di "SkyTg24" andate in onda il 10 e 11 novembre2006 siano stati trattati dati personali che li riguardano in relazione ad unavicenda giudiziaria che ha coinvolto anche una loro collega, hanno chiesto laconferma dell'esistenza di tali dati e la loro comunicazione in formaintelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anche a prescindere daldiniego opposto da Sky alla richiesta () di cui all'art. 8 del d. lg. n.196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizio imminente e irreparabile chepermette di prescindere dalla richiesta medesima ai sensi e per gli effettidell'art. 147, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 196/2003"; ci, tenutoconto che le emittenti televisive e radiofoniche sono obbligate a conservare isupporti contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi per un periodo nonsuperiore ai tre mesi successivi alla data della loro trasmissione; rilevatoche i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico delle controparti lespese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 18 gennaio 2007 con la quale questaAutorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente afornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch l'ulteriore nota del6 marzo 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via faxil 30 gennaio 2007 con la quale la resistente ha manifestato la volont diinviare copia delle registrazioni, comprensive dei "ticker, relativi alservizio di Sky Tg24 sull'inchiesta" in questione; vista l'ulteriore notainoltrata l'8 febbraio 2007 con la quale la resistente, nel comunicare di aververificato che, nei servizi giornalistici relativi all'inchiesta, i ricorrenti"non vengono mai citati () e tantomeno vengono trasmesse immagini deglistessi", ha dichiarato di non poter dar corso alla richiesta di accessodei ricorrenti ai dati personali che li riguardano "in quanto quei dati nonrisultano essere presenti nei servizi giornalistici" in questione;
VISTE le memorie inviate via faxil 7 e l'8 febbraio 2007 con le quali i ricorrenti hanno insistito nelleproprie richieste;
VISTA la richiesta del 9 febbraio2007 con la quale questa Autorit, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 delCodice, ha invitato la resistente ad inviare copia delle registrazioni deiservizi di Sky Tg24 dedicati alla vicenda cui fanno riferimento i ricorrenti etrasmessi nei giorni dagli stessi indicati;
VISTA la nota del 12 febbraio2007 con la quale la resistente ha inoltrato copia delle registrazionirichieste;
RILEVATO che l'istanza propostadai ricorrenti il 16 novembre 2006, per mezzo di un legale e senza che allastessa fosse allegata copia della procura, contiene una generica richiesta diottenere le registrazioni di Sky Tg24 relative a due intere giornate e che lastessa non reca alcun riferimento n alla circostanza che tali registrazionipotessero contenere dati personali dei ricorrenti, n alla normativa in materiadi protezione dei dati personali; rilevato che anche la successivacomunicazione risulta avanzata, come la prima, per mezzo di un legale e senzala richiesta copia della procura, e che la stessa reca un generico richiamoalla circostanza che i servizi trasmessi da Sky Tg24 in quei giorni possanocontenere dati personali relativi ai ricorrenti; rilevato che non risultanoquindi validamente esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Codice mediantel'inoltro al titolare del trattamento di un idoneo interpello preventivo checontenesse riferimenti atti ad ingenerare nello stesso la consapevolezza didover fornire un riscontro nel rispetto dei tempi e secondo le modalitpreviste dal Codice;
RITENUTO tuttavia che, comerichiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cuiall'art. 7 del Codice possono essere fatti comunque valere con ricorso propostoin via d'urgenza ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste ilpericolo che il decorso del termine previsto per l'interpello preventivo di cuiall'art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente edirreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, postoche, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazionedelle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevedeche le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alladata di trasmissione dei programmi medesimi (art. 20 l. 6 agosto 1990, n. 223recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato")e che gi alla data del 10 febbraio 2007 le citate registrazioni avrebberopotuto essere lecitamente distrutte, precludendosi cos ai ricorrentil'esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;
RITENUTO pertanto ammissibile aisensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice il ricorsoproposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanzecon esso fatte valere;
RILEVATO che, a seguitodell'esame delle registrazioni inoltrate dalla resistente, questa Autorit haverificato che nei servizi giornalistici trasmessi da Sky Tg24 e, inparticolare, nei ticker che scorrono sul video nel corso delle trasmissionimedesime, si fa riferimento al possibile coinvolgimento nella vicenda, insiemead altri, di "due magistrati", sebbene senza menzionarne inominativi;
RILEVATO, tuttavia, che i serviziin questione hanno fornito particolari suscettibili di rendere identificabiligli odierni ricorrenti (e, tra essi, il tribunale interessato dall'inchiesta,di cui fa parte peraltro un limitato numero di magistrati) e che altre testategiornalistiche (tra le quali agenzie di stampa, come verificabile dalladocumentazione allegata in atti) hanno diffuso direttamente e nello stessocontesto temporale i nominativi dei ricorrenti indicandoli come gli altri"due magistrati" implicati nella vicenda giudiziaria;
RILEVATO che ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. b), del Codice "dato personale" qualunqueinformazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazioneche siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, medianteriferimento a qualsiasi altra informazione"; ci, sia se tale altrainformazione trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, siase la stessa altrimenti disponibile, tenuto anche conto dell'insieme deimezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare deltrattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n.95/46/Ce, considerando n. 26);
RITENUTO pertanto che, nel casodi specie, la contestuale combinazione di diversi elementi identificativi(attivit professionale; limitata estensione del centro abitato in cui ha sedeil luogo di lavoro degli interessati e, soprattutto, i nominativi facilmente eliberamente disponibili presso altre fonti informative) pu consentire, seppurenon alla generalit degli utenti, ad un numero comunque significativo dipersone di identificare i ricorrenti con i "due magistrati" di cui aiservizi giornalistici trasmessi Sky Tg24; ritenuto pertanto di dover accogliereil ricorso e di ordinare a Sky Italia s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entroil termine del 30 maggio 2007, i dati personali che li riguardano contenuti neiservizi giornalistici trasmessi dal citato telegiornale e, in particolare, deiticker che nel corso dello stesso scorrevano sul video, dando comunicazionedell'avvenuto adempimento anche a questa Autorit entro la medesima data;
VISTA anche la decisione adottatadal Garante l'8 marzo 2007, su analogo ricorso proposto dai medesimi ricorrentinei riguardi di altro titolare del trattamento;
VISTA la documentazione in atti;
RITENUTO di dover compensare lespese tra le parti per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);
VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. GiuseppeFortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE
a) accoglie il ricorso ed ordinaa Sky Italia s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 30 maggio2007, i servizi giornalistici (ivi compresi i ticker) nella parte in cuicontengono dati personali che li riguardano, trasmessi da Sky Tg24 nei giorni10 e 11 novembre 2006, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento anche aquesta Autorit entro la medesima data;
b) dichiara compensate le spesetra le parti. Roma, 4 aprile 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIOGENERALE |