| Garante per la protezione dei dati personali IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTO ilricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Maria Stella Iorfino neiconfronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la lorocancellazione; rilevato che la ricorrente ha inoltre sostenuto che taletrattamento illecito non avendo ricevuto n l'informativa sul trattamento deidati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione deidati personali e dell'art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemidi informazione creditizia, n il preavviso circa l'imminente segnalazione deisuoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dallaresistente, come previsto dall'art. 4, comma 7, del citato codice dideontologia e buona condotta (Provv. del Garante VISTI gliulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2006 con laquale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonch la successiva nota dell'11 ottobre 2006 con la quale stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA lanota inviata via fax il 18 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenutodi non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata conriferimento a: a) un prestito personale erogato da Compass S.p.A. il 12febbraio 2004 e ancora in corso con "segnalazione di ritardi neipagamenti () non ancora regolarizzati"; b) un prestito personale e a una cartadi credito con pagamento rateale accordati da Consel S.p.A. rispettivamente indata 18 agosto 2004 e 11 luglio 2005 ed ancora in corso con "segnalazionedi ritardi nei pagamenti () non ancora regolarizzati" VISTO cheCrif S.p.A., con la nota del 18 settembre 2006, ha anche sostenuto di averinviato una nota di riscontro (datata 20.2.2006 e allegata in atti) all'istanzaex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellatotutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite inrelazione alla ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie; VISTA lanota inviata via fax il 9 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiestadi questa Autorit, con la quale Consel S.p.A. ha sostenuto che, in relazioneal prestito personale erogato il 18 agosto 2004, la ricorrente ha concordato unpiano di rientro con effetti cambiari per il pagamento delle rate scadute dal17/4/2006 al 17/8/2006, piano che "prevede l'ultimo pagamento in data30/03/2007"; rilevato che in relazione alla carta di credito con pagamentorateale emessa l'11 luglio 2005, la ricorrente, dichiarata decaduta dalbeneficio del termine nel mese di maggio 2006, risulta debitrice per la sommadi euro 2.436,34 per il cui recupero stata incaricata un'altra societ;rilevato che la predetta societ ha allegato copia del modulo di richiesta deifinanziamenti sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso altrattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che lastessa societ ha anche allegato copia delle comunicazioni inviate allaricorrente il 28 ottobre 2005, 27 gennaio 2006 e 24 febbraio 2006 "contenentiil preavviso circa l'imminente registrazione presso i S.I.C." VISTA lanota inviata via fax il 9 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiestadi questa Autorit, con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, inrelazione al prestito personale definito "Multiconto" VISTA lanota inviata via fax il 10 novembre 2006, in risposta ad una specificarichiesta di questa Autorit, con la quale Compass S.p.A. ha sostenuto che, conriferimento al prestito personale erogato il 12 febbraio 2004, la ricorrente hamaturato diversi ritardi nel rimborso delle rate, tanto che in data 13settembre 2006 stata notificata la decadenza dal beneficio del termine conintimazione a versare immediatamente il saldo residuo; rilevato che allo statola ricorrente risulta debitrice della somma di euro 8.590,70; rilevato che lasociet ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamentosottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei datipersonali e della relativa informativa; rilevato che in riferimento al"preavviso" circa l'imminente registrazione presso i sistemi diinformazioni creditizie ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato codice dideontologia e buona condotta, Compass S.p.A. ha inviato in allegato copiadella "comunicazione relativa al preavviso per la registrazione pressoi SIC" inviata alla ricorrente in data 31 maggio 2006; VISTA lanota inviata via fax il 9 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiestadi questa Autorit, con la quale Consumer Financial Services S.p.A. hasostenuto che, in riferimento alla carta di credito con pagamento ratealeaccordata alla ricorrente il 9 luglio 2004, la ricorrente ha interrotto ilrimborso delle rate a decorrere dal mese di novembre 2005; rilevato che lasociet ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamentosottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei datipersonali e della relativa informativa; rilevato che in riferimento al "preavviso"circa l'imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie aisensi dell'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta,la stessa societ ha dichiarato di non aver inviato alcuna comunicazione inmerito, ritenendola non dovuta "in quanto il primo insoluto si verificato nel mese di gennaio 2005"; RILEVATO, inrelazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento,che la disposizione introdotta dall'art. 4, comma 7, del predetto codice dideontologia e di buona condotta prevede l'obbligo per il partecipante difornire un preavviso all'interessato circa l'imminente registrazione dei datiin uno o pi sistemi di informazioni creditizie e ci al verificarsi di ritardinei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del medesimo codice dideontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essereadottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al pi tardi entro il 30 aprile 2005e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4,comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazionidi ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli gi incorso), comporta l'illiceit del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 12,comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; RILEVATOpertanto che, nel caso di specie, l'art. 4, comma 7, del codice di deontologiatrova applicazione a partire dal 1 maggio 2005; ritenuto, quindi, che iltrattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti alla carta di credito conpagamento rateale accordata da Consumer Financial Services S.p.A. il 9 luglio2004 non stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressaammissione dell'ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso;rilevato che in ordine a tale profilo, tenuto conto della specificit delrapporto di finanziamento in questione, il ricorso deve quindi essere accolto eche, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, deve essere ordinato a Crif S.p.A. disospendere la visibilit della posizione riferita a tale finanziamento dalsistema di informazioni creditizie gestito da tale societ (sino a quando nonverr fornito al ricorrente dall'ente partecipante al sistema, ConsumerFinancial Services S.p.A., il predetto preavviso nei termini e con le modalitpreviste dall'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia) dando confermaa questa Autorit e alla ricorrente dell'avvenuto adempimento entro il 12febbraio 2007; RILEVATO,invece, che, con riferimento al prestito personale erogato da Compass S.p.A. indata 12 febbraio 2004, al prestito personale e alla carta di credito conpagamento rateale accordati da Consel S.p.A. rispettivamente in data 18 agosto2004 e 11 luglio 2005, nonch al prestito personale e alla carta di credito conpagamento rateale accordati da Fiditalia S.p.A. rispettivamente in data 30settembre 2004 e 18 luglio 2005, tali societ hanno inviato copia delle comunicazionicontenenti il preavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i s.i.c.,in caso di perdurante inadempimento, inviate alla ricorrente; rilevato che lacancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" deveessere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali diconservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buonacondotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie deidati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati(art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta); RILEVATO cheCrif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 20.2.2006, aveva gi datoidoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo"positivo", comunicando tale informazione alla ricorrente sia pressol'indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi chein ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l'interessataricevuto gi in merito un adeguato riscontro prima della proposizione delricorso; RILEVATO,inoltre, che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione il trattamentodei dati relativi a una richiesta di carta di credito con pagamento ratealerivolta a Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 31 agosto 2006 (richiestaavanzata in data successiva all'inoltro dell'istanza ex artt. 7 e 8 delCodice); VISTA ladocumentazione in atti; VISTI gliartt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE ildott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accogliein parte il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessata, ordina a Crif S.p.A. di sospendere la visibilit dellaposizione riferita al finanziamento erogato da Consumer Financial ServicesS.p.A. il 9 luglio 2004, dando conferma a questa Autorit e alla ricorrentedell'avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007; b) dichiarainfondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito personaleerogato da Compass S.p.A. in data 12 febbraio 2004, al prestito personale ealla carta di credito con pagamento rateale accordati da Consel S.p.A.rispettivamente in data 18 agosto 2004 e 11 luglio 2005, nonch al prestitopersonale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da FiditaliaS.p.A. rispettivamente in data 30 settembre 2004 e 18 luglio 2005; c) dichiarainfondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati"positivi". Roma, 7dicembre 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |