Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28settembre 2006

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da Pier LuigiMaria Lucatuorto nei confronti di Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci (inseguito alla ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitatirelativi alla promozione di eventi e all'organizzazione di attivit artistiche)con il quale lo stesso ha chiesto al predetto titolare del trattamento (dalquale non aveva ricevuto un idoneo riscontro ad una previa istanza inoltrata aisensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali) diottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, diconoscere l'origine degli stessi, le finalit, le modalit e la logica su cuisi basa il trattamento, gli estremi identificativi completi del titolare edell'eventuale responsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali idati possono essere comunicati, nonch di ottenere la cancellazione dei dati el'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza di coloro aiquali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi; consideratoche il ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico della resistente lespese del procedimento;

RILEVATO che il ricorrente ha precisato,in particolare, di aver ricevuto il 5 maggio 2006 un nuovo messaggiopromozionale dopo l'assicurazione, pervenuta a mezzo posta elettronica il 12dicembre 2005, che il suo indirizzo e-mail sarebbe stato cancellato;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 12 maggio 2006 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del26 giugno 2006 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 19 maggio 2006 conla quale il titolare del trattamento, nel comunicare al ricorrente i dati chelo riguardano e nel riscontrare le sue ulteriori richieste, ha sostenuto diaverne reperito l'indirizzo di posta elettronica su Internet, di non averlo inserito in alcuna banca dati e diaver spedito "erroneamente"in data 5 maggio 2006 l'ulteriore e-mail promozionale al medesimo recapito; rilevato che nella predetta nota ilresistente ha, altres, assicurato che "non sar spedita () alcunaaltra comunicazione di nessun tipo"all'indirizzo e-mail delricorrente;

VISTA la memoria inviata via fax il 7giugno 2006, con la quale il ricorrente ha contestato la completezza delriscontro ed ha ribadito le proprie richieste sottolineando che, "nonostantel'opposizione dell'interessato (), il trattamento si protratto per quasi unsemestre ()" dalla datadell'asserita cancellazione dei dati dello stesso;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 130 delCodice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l'invio dimateriale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche dimercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consensodell'interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) eche la reperibilit in Internetdi un indirizzo di posta elettronica non lo rende per ci stesso liberamentedisponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover accogliere il ricorsoin ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 delCodice ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati, nonch ad ottenere l'attestazione (qualora ad essi sia statocomunicato l'indirizzo del ricorrente) che la cancellazione sia stata portata aconoscenza di tali soggetti, non avendo il resistente fornito alcun riscontroal riguardo; ritenuto, quindi, che Magilla Spettacoli di Massimo Galantuccidovr, entro il 10 novembre 2006, riscontrare le citate richieste dandocomunicazione, entro la medesima data, a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito unsufficiente riscontro alle stesse;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci nellamisura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine allerichieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento eventualmente designato ed i soggetti o le categorie di soggetti aiquali i dati possono essere comunicati, nonch ad ottenere l'attestazione chela cancellazione dei dati dell'interessato sia stata portata a conoscenza deisoggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati ed ordina a MagillaSpettacoli di Massimo Galantucci di riscontrare le stesse entro il 10 novembre2006, dando comunicazione dell'adempimento al Garante entro il medesimotermine;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in relazione alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci, che dovr liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli