Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20settembre 2006

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione prodotta da TfaFilinox S.p.A. la quale, a partire dal 1998, ha affidato alla software house Global informatica s.r.l. l'incarico di acquistareper suo conto alcuni programmi informatici da Oracle Italia s.r.l. con lerelative licenze d'uso, nonch di curare la manutenzione hardware e software; rilevato che la citata Tfa Filinox S.p.A., nel corso del 2004, hariscontrato, a seguito di alcuni contatti con la stessa Oracle, una discordanzatra i dati in proprio possesso riguardo al numero e al tipo di licenzeacquistate attraverso Global informatica s.r.l. e le informazioni riferitedalla medesima Oracle e che, al fine di chiarire la situazione, ha chiesto spiegazioniin merito a Global informatica s.r.l. la quale, con due messaggi e-mail del 25ottobre 2004, ha sostenuto che "le licenze per prodotti Oracle diattuale utilizzo in Tfa e consociate sono regolari oltre ad essere coperte dacontratti manutentivi (), come risulta da documenti in nostro possesso esottoscritti da Oracle ";

RILEVATO altres che Global informaticas.r.l., alla richiesta di rilasciare copia dei documenti sottoscritti da Oracleindicati nelle citate comunicazioni del 25 ottobre 2004, ha opposto (conlettera del 28 ottobre 2004) il proprio rifiuto sostenendo che "idocumenti richiesti erano gi in possesso della Tfa e che, inoltre, essicontenevano informazioni riservate";

CONSIDERATO, poi, che Tfa Filinox S.p.A.ha inviato a Global informatica s.r.l un'istanza datata 2 dicembre 2004 con laquale, ai sensi dell'art. 7 del Codice, ha chiesto di ottenere la comunicazionein forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti neidocumenti menzionati da Global Informatica s.r.l. nelle due lettere del 25ottobre 2004 e che, successivamente, dato l'ennesimo rifiuto di quest'ultima difornire quanto richiesto, ha inviato una nuova istanza sempre ai sensidell'art. 7 del Codice volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibiledei dati personali che la riguardano contenuti nelle comunicazioni intercorsetra Global informatica s.r.l. e Oracle Italia s.r.l. e concernenti le licenzeOracle acquistate dalla societ interessata;

RILEVATO che, con lettera datata 29dicembre 2004, Tfa Filinox S.p.A. ha diffidato formalmente Global Informaticas.r.l. a consegnare la documentazione richiesta sostenendo che, in caso diulteriore inerzia, il contratto di fornitura di servizi informatici tra le duesociet avrebbe dovuto intendersi risolto di diritto; rilevato che Globalinformatica s.r.l. ha notificato successivamente alla societ interessata undecreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento del canone di manutenzioneinformatica per l'anno 2005; che Tfa Filinox S.p.A. si opposta al decretosostenendo che tale contratto doveva intendersi risolto di diritto, datol'inadempimento di Global informatica s.r.l. alla citata diffida ad adempiere;

VISTO il ricorso presentato al Garante il3 maggio 2006 da Tfa Filinox S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. MarcoGiacomelli, nei confronti di Global informatica s.r.l., rappresentata e difesadall'avv. Massimo Rossetto, con il quale Tfa Filinox S.p.A. ha ribadito lerichieste di accesso formulate nelle precedenti istanze ex art. 7 del Codice e rimasteprive di riscontro; rilevato che la societ ricorrente ha chiesto anche diporre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 maggio  2006 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch l'ulteriore nota del26 giugno 2006 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, statoprorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie fatte pervenire l'8 e il9 giugno 2006 con le quali la resistente ha ritenuto corretto il propriooperato nell'esecuzione del contratto stipulato con la ricorrente, comeconfermato dalla circostanza che nessuna censura di irregolarit stata mossada Oracle Italia s.r.l.; rilevato, inoltre, che la resistente ha sostenuto diavere a suo tempo fornito alla ricorrente "tutta la documentazioneufficiale () relativa alle licenze Oracle e () ai contratti di manutenzione"; rilevato poi che la resistente ha sostenutoche le comunicazioni scambiate tra la stessa e Oracle Italia s.r.l., oltre ariguardare i rapporti tra le due societ e non anche la ricorrente,conterrebbero anche dati personali di altri clienti di Global informaticas.r.l. in quanto "gli acquisti e la relativa documentazione sonocumulativi per tutti gli ordinativi assunti dalla Global informatica s.r.l.presso i propri clienti" (),cosicch, "non potendo essere materialmente scisse le singole voci, ()la trasmissione dei documenti siffatti diffonderebbe a terzi dati personali dialtri soggetti estranei al rapporto contrattuale GLOBAL/Tfa"; rilevato che la resistente ha anche formulatoalcuni rilievi in ordine all'ammissibilit del ricorso ai sensi dell'art. 145,comma 3, del Codice -ravvisando un'asserita identit di oggetto tra il presenteprocedimento e quello pendente dinanzi al Tribunale di Padova in relazioneall'opposizione a decreto ingiuntivo- e ha chiesto al Garante di rigettare il ricorsocon attribuzione delle spese del procedimento a carico della controparte;

VISTA la memoria inviata l'8 giugno 2006con la quale la ricorrente, in ordine ai due citati procedimenti, ha sostenutoche gli stessi avrebbero causae petendi e petita diversi: ci,considerato che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Padova ha adoggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto di credito vantato dallaresistente, mentre il ricorso al Garante volto specificamente ad ottenere lacomunicazione di dati personali che riguardano la ricorrente stessa (le dueistanze ex art. 7 erano infatti rimaste prive di riscontro);

VISTA la memoria inviata il 10 luglio2006 con la quale la ricorrente si richiamata a quanto esposto nel ricorso enella precedente memoria;

RILEVATO che deve essere disattesal'eccezione di inammissibilit sollevata dalla resistente ai sensi dell'art.145, comma 3, del Codice, posto che il procedimento di opposizione a decretoingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Padova ha ad oggetto una distintavicenda contrattuale e non l'esercizio del diritto di accesso ai dati personalispecificamente fatto valere con il ricorso in esame;

RILEVATO che l'esercizio del diritto diaccesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente diottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in formaintelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso,estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l'estrazione deidati risulta particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documentiin questione, con l'omissione di tutto ci che non costituisce dato personaledell'interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice);

RILEVATO che il titolare del trattamentonon ha fornito nel corso del procedimento positivo riscontro alla richiesta diaccesso formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di accogliere ilricorso ordinando a Global informatica s.r.l. di mettere a disposizione di TfaFilinox S.p.A. tutti i dati personali che riguardano quest'ultima, in qualunquedocumento ed archivio gli stessi siano contenuti, omettendo gli eventuali datipersonali relativi a terzi, secondo le modalit di cui al citato art. 10 delCodice, entro e non oltre il 31 ottobre 2006, dando conferma anche a questaAutorit, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico di Global informatica s.r.l. nella misura di 300euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina aGlobal informatica s.r.l. di comunicare a Tfa Filinox S.p.A. tutti i datipersonali che riguardano quest'ultima, secondo le modalit e nei limiti di cuiall'art. 10 del Codice, entro il termine del 31 ottobre 2006, dando conferma,entro la medesima data, a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

b) determina nella misuraforfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi dellaresidua parte, a carico di Global informatica s.r.l., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore di Tfa Filinox S.p.A..

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli