Garanteper la protezione
    dei dati personali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTEle istanze ex artt. 7 ed 8del Codice proposte in data 5 agosto 2005 da Luciana Smacchi e Loretta Lattanzi nei confronti dell'Istituto Poligrafico e Zeccadello Stato S.p.A. (di seguito, Ipzs S.p.A.) e InaS.p.A., con le quali le stesse, dipendenti in pensionedell'Ipzs S.p.A., avevano chiesto la confermadell'esistenza di dati che le riguardano e di ottenerne la comunicazione informa intelligibile in relazione alle seguenti polizze convenzioni-collettivestipulate dall'Ipzs S.p.A. con l'Ina S.p.A.: n. 253, n. 54700 -poi rinegoziata con polizza n. 9003237- en. 67240 –poi rinegoziata con polizza n. 9003269-;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 28 marzo 2006, presentato dalle interessaterappresentate e difese dall'avv. Virgilio Di Meo, nei confronti dell'Ipzs S.p.A. rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sborchia, nonché dell'Ina S.p.A., rappresentato dal Dott.Pasquale Di Leo, con il quale le medesime ricorrenti, ritenendo insoddisfacentii riscontri forniti dai citati titolari, hanno ribadito le proprie richiestechiedendo altresì di porre a carico delle controparti le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, lanota del 24 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149,comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste delleinteressate, nonché la successiva nota del 26 maggio con la quale è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata via fax il 10 maggio 2006 con la qualel'Ipzs S.p.A., nelrichiamare quanto già comunicato nella propria nota del 21 dicembre 2005, hainviato "i conteggi analitici (…) relativi alla liquidazione del TFR"in favore delle ricorrenti "alla data di cessazione del rapporto di lavoro(31 maggio 2000)", peraltro già consegnati alle stesse e riscontrabilianche attraverso le "comunicazioni annuali rese dall'Istituto inottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 297/82 a carico del datore dilavoro"; rilevato che tale ente ha altresì sostenuto che i conteggirelativi alla liquidazione delle posizioni assicurative di cui alla polizzacollettiva n. 9003269 (già 67240), di cui le ricorrenti risultavanoassicurate-beneficiarie, sarebbero in possesso di Ina S.p.A. che ha provvedutoad erogare le relative somme direttamente alle interessate;

VISTAla nota del 12 maggio 2006 e la memoria inviata il 16maggio 2006 con la quale Ina S.p.A. (premesse alcune riserve sulle modalità diesercizio del diritto di accesso da parte delle ricorrenti, con particolareriguardo alla richiesta di esibizione dei conteggi e documenti contabili) hasostenuto che: a) Ina S.p.A. non detiene attualmente i dati ed iconteggi relativi alla polizza collettiva n. 253 (stipulata con l'Ina S.p.A. daIpzs S.p.A. "in sostituzione all'iscrizionedello stesso al "Fondo per l'Indennità degli Impiegati" ai sensidella Legge n. 1251/1942"), "trattandosi di contratto cessato nel1991"; b) in relazione alla polizza collettiva n. 67240, stipulata aseguito dell'estinzione della polizza n. 253 e nella quale erano stateinvestite "le eccedenze assicurative" maturate sulla stessa, hafornito "una nota illustrativa ed esplicativa dei conteggi relativi allaliquidazione della polizza suddetta " in favore delle ricorrenti cherisultavano esse stesse beneficiarie delle singole prestazioni assicurative; c)in relazione alla polizza n. 54700, stipulata da Ipzs S.p.A.al fine di costituire le disponibilità economiche da utilizzare per laliquidazione del trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n.297/1982, Ina S.p.A. ritiene "sebbene il contratto contenga qualcheriferimento alla persona"delle ricorrenti, di poter fornire esclusivamentei dati anagrafici relativi alle ricorrenti, in quanto gli ulteriori dati, qualiad esempio quelli attinenti alle "condizioni contrattuali, versamentieffettuati e capitali erogati alla scadenza" costituirebbero datipersonali di Ipzs S.p.A. il quale, rispetto allapolizza in questione, risulta contraente e beneficiario ed ha, in tale veste,"il dovere di versare i premi ed alla scadenza il diritto di riscuotere ilcapitale assicurato"; d) le polizze n. 54700 e 67240 furono trasformate,con effetto 1/1/1999, rispettivamente nelle polizze n. 9003237 e 9003269; e) lesomme "maturate sulla polizza n. 9.003.237 furono corrisposte come previstodal contratto all'Istituto che le utilizzò per la corresponsione del TFR"alle ricorrenti;

VISTAla memoria depositata dalle ricorrenti il 16 maggio 2006 con laquale le stesse hanno dichiarato di ritenere insoddisfacenti i riscontriottenuti dalle controparti ed hanno ribadito le proprie richieste;

VISTAla memoria depositata il 16 maggio 2006 con la quale Ipzs S.p.A. ha, tra l'altro, precisato che, mentre inrelazione alla polizza collettiva n. 253 i singoli dipendenti risultavanobeneficiari della prestazione assicurativa, vantando così il diritto non soloalla liquidazione dell'indennità di anzianità, ma anche al "rendimento –inbase a coefficienti predeterminati per legge- rispetto all'indennitàstessa", in relazione alla polizza n. 9003237 avente ad oggetto iltrattamento di fine rapporto dei dipendenti prima coperti dalla polizza n. 253,beneficiari "non erano più i dipendenti dell'Istituto, bensì l'Istitutomedesimo, il quale veniva così a realizzare un legittimo investimento degliaccantonamenti cui per legge era tenuto"; rilevato che, ad avviso di taleente, " le ricorrenti non hanno alcun interesse a richiedere i conteggirelativi ad una polizza (la n. 9003237) che, seppur commisurata agliaccantonamenti effettuati dall'Istituto per la liquidazione dei trattamenti difine rapporto e quindi alle singole posizioni dei dipendenti impiegati,costituisce una forma legittima di finanziamento dell'Istituto in propriofavore";

VISTOil verbale dell'audizione del 18 maggio 2006 nel quale le ricorrenti hannodichiarato di ritenersi soddisfatte del riscontro ottenuto da Ina S.p.A. per lapolizza n. 9003269, mentre rispetto alle polizze n. 253 en. 9003237 le stesse hanno ribadito le proprierichieste di accesso in quanto, a loro avviso, nessuno degli enti resistentiavrebbe fornito adeguato riscontro al riguardo; rilevato che in sede diaudizione Ipzs S.p.A., nelprecisare di detenere, rispetto alla polizza n. 9003237, "soltanto idati anagrafici delle ricorrenti e di assunzione /cessazione del rapporto di lavoro",ha ulteriormente ribadito che i dati relativi ai conteggi, "trattandosi didati dell'Istituto medesimo non possono essere oggetto di accesso da parte diterzi"; rilevato che, sempre nel corso dell'audizione, Ina S.p.A. haparimenti dichiarato che relativamente alla polizza 9003237 "gli unicidati afferenti le ricorrenti in suo possesso sono quelli anagrafici e quelliconcernenti il rapporto di lavoro".

VISTAla memoria inviata il 13 giugno 2006 dall'Ipzs S.p.A.con la quale tale titolare ha ribadito quanto espostonel precedente atto difensivo;

VISTAla memoria inviata parimenti il 13 giugno 2006 con la qualele ricorrenti hanno preso atto che le resistenti non sarebbero più in possessodei dati relativi alla polizza n. 253 perché cessata nel 1991; rilevatoche le stesse, nel sostenere che la documentazione fornita dall'Ina inrelazione alla polizza n. 9003269 sarebbe relativa solamente agli anni1999-2000, hanno comunque ribadito le proprie richieste di accesso;

RILEVATOche il ricorso è stato legittimamente proposto dalle ricorrenti (entrambe exdipendenti di Ipzs S.p.A.)che hanno avanzato separate istanze di accesso alle resistenti proponendo, poi,un comune ricorso tramite l'avv. Di Meo cui hanno conferito procura nei terminiprevisti dall'art. 147 del Codice;

RILEVATOche il diritto di accesso ai dati personali tutelatodall'art. 7 del Codice consente all'interessato di avere conoscenza in modointelligibile dei soli dati personali che lo riguardano effettivamente edattualmente detenuti dal titolare del trattamento che vanno messi adisposizione dell'interessato mediante l'estrapolazione degli stessi documentiche li contengono o, qualora l'estrazione risulti particolarmente difficoltosa,attraverso la consegna in copia di atti e documenti contenenti i datirichiesti;

RITENUTOche deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambele resistenti, in relazione ai dati personali che riguardano le ricorrentirelativi alla polizza collettiva n. 253, atteso che tali dati non risultano piùdetenuti dai titolari del trattamento, essendo tale polizza stata estinta nel1991 ed essendo ormai decorso il termine di conservazione delle scritturecontabili che contenevano i dati personali in questione;

RITENUTOche deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambele resistenti, in relazione ai dati personali che riguardano le ricorrentirelativi alla polizza n. 9003269 riferiti agli anni 1999-2000, avendo alriguardo le società resistenti fornito un sufficiente riscontro;

RITENUTOche deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambele resistenti, in relazione ai dati personali (dati anagrafici, data diassunzione e data di cessazione del rapporto di lavoro), già messi adisposizione delle interessate in relazione alle polizze n. 57400 e 9003237;

RILEVATO,invece, che il ricorso deve essere in parte accolto inriferimento alle richieste di accesso delle ricorrenti relative ai restantidati che le riguardano, non risultando in modo inequivocabile, dalladocumentazione in atti e dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento,che le resistenti non conservino più altri dati personali relativi alleinteressate in relazione alle posizioni assicurative in questione;

RITENUTO,in particolare, di accogliere il ricorso nei confronti di InaS.p.A. limitatamente ai dati relativi alla polizza n. 67240 riferiti agli anniprecedenti al 1999 (data di conversione della polizza), informazioni che nonsono state messe a disposizione delle interessate, e di ordinare pertanto a InaS.p.A. di integrare il riscontro già reso fornendo alle ricorrenti i dati inquestione, ancora detenuti nei propri archivi, entro il 30 settembre 2006, edando conferma anche a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO,infine, di accogliere il ricorso nei confronti di entrambele resistenti limitatamente agli ulteriori dati che riguardano le ricorrenti,oltre quelli già forniti, in relazione alle polizze n. 57400 e 9003237, (qualiad esempio specifiche somme eventualmente pagate a titolo di premioassicurativo in relazione alle ricorrenti, oppure accantonamenti effettuati ocapitale liquidato univocamente riferiti alle stesse), e ritenuto quindi diordinare ai titolari resistenti di integrare il riscontro già fornitocomunicando alle ricorrenti tali dati, ove ancora conservati, entro il 30settembre 2006, e dando conferma anche a questa Autorità dell'avvenutoadempimento;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delprocedimento, in ragione della particolarità e complessità della vicendaesaminata;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

 

a)accoglie il ricorso nei confronti di Ina S.p.A.limitatamente ai dati che riguardano le ricorrenti relativi alla polizza n.67240 e riferiti agli anni antecedenti al 1999 ed ordina a tale società dicorrispondere a tale richiesta di accesso entro il termine del 30 settembre2006, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questaAutorità;

b)accoglie il ricorso nei confronti di entrambe leresistenti limitatamente agli ulteriori dati che riguardano specificamente lericorrenti detenuti in relazione alle polizze n. 57400 e 9003237 ed ordina aititolari del trattamento di corrispondere a tale richiesta di accesso entro iltermine del 30 settembre 2006, dando conferma di tale adempimentoentro la stessa data anche a questa Autorità;

c)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambele resistenti in relazione ai restanti profili;

d)dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli