Garanteper la protezione
    dei dati personali

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato al Garante l'11 maggio 2006 dall' Associazione"Disabili con gli Altri nello Sport e nel Tempo libero onlus"rappresentatae difesa dall'avv. Luca Bovino, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con ilquale tale associazione ha ribadito le istanze precedentemente formulate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto la comunicazionein forma intelligibile di alcuni dati personali che la riguardano relativi aicontratti stipulati con il citato fornitore di servizi di comunicazioneelettronica (sia attivi, sia cessati), nonché l'aggiornamento del dato relativoall'indirizzo di recapito delle bollette di pagamento, chiedendo infine diporre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2006 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTAla nota datata 9 giugno 2006 con la quale la resistente ha riscontrato lerichieste dell'associazione interessata comunicando le informazioni richieste,con particolare riguardo alle linee attivate e ai servizi forniti, ed haaltresì dichiarato di aver "provveduto al cambiamento dell'indirizzorelativo al recapito fattura (…)";

VISTAla nota inviata via fax il 15 giugno 2006 con la quale la ricorrente si èdichiarata soddisfatta del riscontro precisando "di non aver altrointeresse alla prosecuzione del procedimento", salva l'attribuzione dellespese a carico di controparte;

RITENUTA,pertanto, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diTelecom Italia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

 

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., laquale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma,6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli