Garanteper la protezione
    dei dati personali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso regolarizzato il 15 marzo 2006, presentato da Giampaolo Nardini nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consensoal trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione edi porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, lanota del 24 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolaredel trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota inviata via fax il 13 aprile 2006 con la qualeil titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazionicreditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso deltermine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso(16.11.2005)";

VISTOche, nella medesima nota del 13 aprile 2006, la resistente ha anche sostenutodi non poter cancellare i dati relativi ad un prestito personale erogato il 22ottobre 2004 da Banca toscana S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazionedi ritardi nei pagamenti (fino a 5 rate) non ancora regolarizzati",trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità epuntualità nei pagamenti (Provv. delGarante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005,in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004,n. 300);

RILEVATOche Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede diricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo"riferiti all'interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal sensogià in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nell'allegata nota di riscontro del 23 novembre 2005,non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto aisensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta peri sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti alconsumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece cheavrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso nonoltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente,inducendo in tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorità inordine al predetto profilo;

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine allarichiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

VISTAla nota del 3 maggio 2006 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice.

VISTAla nota inviata via fax il 18 maggio 2006 da Banca toscana S.p.A., in risposta a specifica richiesta dell'Autorità, con laquale tale società ha confermato l'esattezza delle informazioni detenute da Crif S.p.A.;

RITENUTOpertanto che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi"conservati nel sistema di informazioni creditiziegestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporalidi conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e dibuona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazionicreditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non regolarizzati(art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

RITENUTO,infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi"conservati nel sistema di informazioni creditiziegestito dalla resistente;

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta di cancellazione dei restanti dati;

c)dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,15 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli