Garanteper la protezione NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTOil ricorso regolarizzato il 15 marzo 2006, presentato da Giampaolo VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, lanota del 24 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( VISTAla nota inviata via fax il 13 aprile 2006 con la qualeil titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazionicreditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso deltermine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso(16.11.2005)"; VISTOche, nella medesima nota del 13 aprile 2006, la resistente ha anche sostenutodi non poter cancellare i dati relativi ad un prestito personale erogato il 22ottobre 2004 da Banca toscana S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazionedi ritardi nei pagamenti (fino a 5 rate) non ancora regolarizzati",trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità epuntualità nei pagamenti (Provv. delGarante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005,in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004,n. 300); RILEVATOche Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede diricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo"riferiti all'interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal sensogià in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine allarichiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo"; VISTAla nota del 3 maggio 2006 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice. VISTAla nota inviata via fax il 18 maggio 2006 da Banca toscana S.p.A RITENUTOpertanto che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi"conservati nel sistema di informazioni creditiziegestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporalidi conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e dibuona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazionicreditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non regolarizzati(art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta); RITENUTO,infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti; a)dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi"conservati nel sistema di informazioni creditiziegestito dalla resistente; b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta di cancellazione dei restanti dati; c)dichiara compensate le spese del procedimento. Roma,15 giugno 2006
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