Garanteper la protezione
    dei dati personali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Esaminatoil ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Vecchiopresso il cui studio ha eletto domicilio

neiconfronti di

KZassicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.Guglielmo Burragato presso il cui studio ha elettodomicilio;

Vistigli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Ilricorrente ha ricevuto dalla società resistente, di cui era dipendente in qualità di direttore generale, una contestazionedisciplinare ed una successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa,entrambe motivate con riferimento, da un lato, all'indebito utilizzo durante unperiodo di malattia (dal 4 agosto 2005 al 13 gennaio 2006) di un'autovetturaaziendale (assegnatagli, secondo la società, per ragioni di servizio)e, dall'altro, allo svolgimento, nel corso del medesimo periodo, "ed inparticolare nel mese di dicembre 2005", di un'attività imprenditorialeconnessa alla gestione della società AB s.n.c. di HF e C. (di cui lo stessosarebbe socio al 50% e che svolgerebbe attività agricole ed agrituristiche),"utilizzando a tal fine il telefono cellulare aziendale affidato[gli] peresclusiva utilizzazione di servizio".

Rilevandodi non aver mai fornito alla società informazioni di tale genere, nè tantomeno il proprio consenso al loro trattamento,l'interessato ha presentato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la qualeha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali relativi alle"utenze telefoniche utilizzate", alla "presunta attivitàimprenditoriale" e alle "partecipazioni societarie" dellostesso, nonchè la comunicazione di tali dati in forma intelligibile, della loroorigine, delle finalità, delle modalità, della logica del trattamento (oltreall'indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabiledel trattamento stesso, unitamente ai soggetti o alle categorie di soggetti chepossono venire a conoscenza dei dati). Con la medesima istanzail ricorrente ha chiesto, altresì, la cancellazione o il blocco dei datitrattati in violazione di legge e l'attestazione che tale intervento è statoportato a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati precedentementecomunicati.

Insede di riscontro a tale istanza, nel comunicare leinformazioni relative al titolare e al responsabile del trattamento, la societàresistente ha dichiarato di non voler fornire, secondo quanto dispostodall'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i dati personali richiesti dalmomento che gli stessi, attenendo " ad un procedimento disciplinareconcluso con un licenziamento per giusta causa già (…) impugnato" dalricorrente, sarebbero "strettamente strumentali al diritto di KZAssicurazioni S.p.A. di far valere la legittimità del licenziamento per giustacausa in sede giudiziaria: diritto che (…) sarebbe effettivamente econcretamente pregiudicato in relazione alla già preannunciata controversiagiudiziale dalla comunicazione di elementi, attinenti ai dati stessi, in epocaprecedente alla proposizione delle difese secondo le regole del processo dellavoro (art. 416 cod. proc. civ.)".

Dichiarandosiinsoddisfatto, il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, ribadendole istanze cui non ha ricevuto riscontro formulate, questa volta, anche conriferimento alle informazioni relative all'utilizzo dell'autovettura aziendalee chiedendo al Garante di dichiarare illecito il trattamento dei dati inquestione, " inibendone la diffusione e l'utilizzo da parte di KZAssicurazioni S.p.A.", nonchè di porre a carico della stessa le spesesostenute per il procedimento.

Aseguito della nota inviata dall'Autorità l'8 marzo 2006 ai sensi dell'art. 149,comma 1, del Codice, la resistente ha risposto con fax datati 28 marzo e 3aprile 2006 con i quali, nell'invocare nuovamente il differimentodell'esercizio del diritto di accesso di cui all'art.8, comma 2, lett. e), del Codice (dal momento che l'accoglimento dell'istanzadi accesso del ricorrente "rischierebbe (…) di arrecare un concreto edeffettivo pregiudizio alla strategia difensiva e probatoria (…) nell'ambito delprocedimento giudiziario in cui può a breve sfociare la lite giàinstauratasi"), ha fornito riscontro soltanto in ordine alle modalità,alle finalità e alla logica del trattamento, nonchè ai soggetti che possonovenire a conoscenza dei dati in questione. In relazione ad alcuni"elementi di fatto alla base della suddetta contestazionedisciplinare", la resistente ha inoltre dichiarato che:

*leinformazioni relative all'utilizzo dell'autovettura(rispetto alle quali il ricorso sarebbe peraltro inammissibile, non essendostato preceduto dal preventivo interpello al titolare del trattamento)sarebbero state acquisite a seguito della commissione da parte del ricorrentedi due infrazioni al codice della strada (avvenute il 10 agosto 2005)notificate alla società dal Corpo di polizia municipale di Roma;

*la"compartecipazione alla società AB s.n.c. di HF e C."risulta dal registro delle imprese;

*leinformazioni relative all'attività lavorativa prestataper tale ultima società, "anche facendo uso del telefono cellulareaziendale", sarebbero state "apprese dalla Funzione risorse umane diAssicurazioni generali S.p.A., (…) ex capo gruppo " di KZ AssicurazioniS.p.A. "e interessata (…) a che venisse fatta valere" nei confrontidel ricorrente "la giusta causa di licenziamento, in quanto obbligata peraccordo contrattuale a sostenere gli oneri del suo rapporto di lavoro per ilperiodo successivo alla fuoriuscita della (…) società dal gruppoGenerali";

*lasocietà non detiene dati relativi al trafficotelefonico dell'interessato.

Conmemoria del 3 aprile 2006 il ricorrente ha contestato il riscontro ottenutosoffermandosi, in particolare, sull'ipotizzata comunicazione illecita di datipersonali alla resistente da Assicurazioni generali S.p.A. (con cui ilricorrente, "all'epoca dei fatti, non intratteneva alcun tipo dirapporto"), comunicazione che non può, a suo avviso, trovare legittimazionealcuna in eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le due società aiquali egli stesso è estraneo; a suo avviso, non potrebbe essere quindi invocatoin questo caso l'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice dal momento che"l'ombrello protettivo" di tale disposizione non può "coprirel'illecita o abusiva raccolta di dati".

Aseguito della proroga dei termini del procedimento disposta dall'Autorità aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice nel corso dell'audizione del4 aprile 2006, la società resistente ha inviato un fax il 28 aprile 2006 con ilquale, con riferimento alla richiesta di accesso aidati relativi alle circostante contestate, ha ribadito "di non disporre dipresunti dati attinenti al traffico telefonico relativi all'utenza telefonicaaziendale (…) utilizzata" dal ricorrente e che " in questa specificafase del trattamento a fini difensivi, l'esercizio (strumentale) del diritto diaccesso ai dati provocherebbe un'anticipata comunicazione delle difese e deimezzi di prova di KZ". Con riferimento al diritto di ottenere il blocco ola cancellazione di tali dati, la società ha ritenuto lecito il trattamento deidati del ricorrente effettuato " da parte delle, attualee precedente, società controllanti di KZ Assicurazioni (rispettivamente,Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. e Assicurazioni generali S.p.A.)". Il trattamentosarebbe stato infatti effettuato prescindendo lecitamente dal consensodell'interessato, essendo "chiaramente effettuato per finalitàstrettamente correlate a quelle perseguite dalla resistente" e"strettamente necessario e propedeutico alla tutela giudiziaria anche deiloro rispettivi diritti nei confronti dell'ing. XY ". Tale liceità è stataribadita dalla resistente con un'ulteriore memoria,pervenuta il 16 maggio 2006, alla quale la società, al fine di illustrare laposizione di Assicurazioni generali S.p.A. nella vicenda, ha allegato copia diuno stralcio del contratto di compravendita di quote azionarie di KZ S.p.A.stipulato tra Assicurazioni generali S.p.A. (società venditrice) e Societàcattolica di assicurazioni (società acquirente), nel quale la prima si obbliga,ai sensi dell'art. 1381 c.c., a che l'ing. XY cessi "il proprio rapportodi lavoro subordinato entro il termine indicativo di un mese dalla data di"esecuzione del contratto medesimo.

Conmemoria del 16 maggio 2006 il ricorrente ha nuovamente contestato il riscontrofornito rilevando che, a suo avviso, il differimento del diritto di accesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), delCodice non potrebbe "coprire " un trattamento illecito di dati qualequello effettuato, all'insaputa e senza il suo consenso, da KZ assicurazioniS.p.A. e Assicurazioni generali S.p.A., e che tale trattamento illecitocomporta anche l'inutilizzabilità dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma2, del Codice.

Aseguito di richiesta dell'Autorità, in data 24 maggio 2006, la resistente hainviato un'ulteriore memoria concernente gli specificidati personali rispetto ai quali viene chiesto il differimento del diritto diaccesso.

CIÒPREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Ilricorso verte sulla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi al ricorrente (da parte della società presso cui lostesso prestava servizio) in relazione all'avvio di un procedimentodisciplinare nei suoi confronti e al suo successivo licenziamento per giustacausa.

Ilricorso deve essere dichiarato inammissibile per ciò che riguarda le istanze relative ai dati personali del ricorrenteconcernenti l'utilizzo dell'autovettura aziendale, dal momento che esse sono stateformulate per la prima volta solo nel ricorso diversamente da quanto dispostodall'art. 146, comma 1, del Codice, non risultando comprese nell'istanzaavanzata in precedenza alla società.

Conriferimento alle informazioni relative allosvolgimento di un'attività imprenditoriale per conto della società AB s.n.c. diHF e C., con utilizzo a tal fine anche di un'utenza telefonica mobileaziendale, va dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscerel'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonchè isoggetti ai quali tali informazioni possono essere comunicate, stante ilsufficiente riscontro fornito al riguardo dalla società resistente nel corso delprocedimento.

Conriferimento al trattamento effettuato dalla società resistente in riferimento ai dati personali del ricorrente, di cuiquesti contesta la liceità della raccolta e del successivo utilizzo, varilevato che gli stessi sono stati raccolti per conto di Assicurazioni generaliS.p.A., la quale non aveva titolo nè a commissionare ad una agenzia diinvestigazione privata un'indagine del genere riscontrato nel caso di specie,nè ad avvalersi a tale riguardo del presupposto dell'esercizio di un diritto insede giudiziaria, alternativo al consenso (art. 24, comma 1, lett. f), delCodice).

Inun contratto intercorso non con una delle parti del presente procedimento, macon Società cattolica di assicurazioni-societàcooperativa, Assicurazioni generali S.p.A. aveva unicamente promesso il fattodi un terzo (le dimissioni del ricorrente) non realizzandosi il quale avrebbedovuto corrispondere un indennizzo, previsto per legge quale ordinariaconseguenza del mancato verificarsi del fatto stesso (art. 1381 c.c.).

Mancandotali dimissioni, Assicurazioni generali S.p.A. haritenuto di poter incaricare lecitamente un'agenzia di investigazione privataper comprovare ben altri fatti (uso di telefono aziendale; svolgimento diun'attività economica durante un periodo di malattia) che riguardavano unrapporto intercorrente tra altri soggetti (datore di lavoro e dipendente,ovvero le parti del presente procedimento).

Inoltre,l'agenzia di investigazione privata risulta dagli attiaver raccolto alcuni dati secondo modalità illecite basate su una ravvicinatavideoregistrazione che ha portato a registrare informazioni direttamente dalricorrente in violazione del principio di correttezza nel trattamento e inassenza della doverosa informativa al ricorrente medesimo il quale forniva, inquella sede, notizie agli investigatori privati (cfr. artt. 11,comma 1, lett. a) e 13 del Codice).

Idati raccolti per conto di Assicurazioni generaliS.p.A., inutilizzabili considerata la violazione di legge (art. 11, comma 2,del Codice), non potevano essere conseguentemente comunicati alla resistente eil loro successivo utilizzo non può ritenersi quindi lecito.

In presenzadi tale trattamento illecito, non può pertanto ritenersi giustificata –oltreche documentata- l'invocazione dell'asserito pregiudizio effettivo e concretoche deriverebbe ora alla resistente dalla conoscenza delle notizie richiestedal ricorrente.

Allaluce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità dispone, ai sensi dell'art.150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato ein luogo della richiesta cancellazione dei dati in questione, il divieto per lasocietà resistente di trattare ulteriormente, in qualsiasi forma, leinformazioni raccolte presso terzi in assenza di idoneopresupposto normativo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6,del Codice in ordine alle autonome determinazioni daparte dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzabilità nel procedimentocivile della documentazione medesima. La resistente dovrà invece consentirel'accesso a tali dati da parte del ricorrente che ne avevafatto espressa richiesta nell'istanza ex art. 7. Tali dati dovranno esserepertanto comunicati all'interessato entro il 15 settembre 2006, dando confermadi tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità.

Sullabase della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti daliquidare per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei diritti inerentiall'odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nellamisura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiarainammissibile il ricorso per ciò che concerne le istanzerelative ai dati personali del ricorrente concernenti l'utilizzodell'autovettura aziendale;

b) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta di conoscere l'origine, le finalità, le modalità e la logica deltrattamento dei dati relativi allo svolgimento dell'attività imprenditorialeconnessa alla gestione della società AB s.n.c. di HF e C., con utilizzo a talfine anche di dati riferiti ad un'utenza telefonica mobile aziendale, nonchè inordine alla richiesta di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti aiquali tali informazioni possono essere comunicate;

c) dichiarafondata la richiesta di cancellazione o blocco dei dati relativiallo svolgimento dell'attività imprenditoriale di gestione della societàAB s.n.c. di HF e C., con utilizzo a tal fine anche di dati riferiti adun'utenza telefonica mobile aziendale; per l'effetto, quale misura a tuteladell'interessato, dispone ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice ildivieto di utilizzare ulteriormente i dati personali raccolti presso terzi inassenza di un idoneo presupposto normativo, fermo restando quanto previstodall'art. 160, comma 6, del Codice in relazione al profilo indicato inmotivazione;

d) dichiarafondata l'istanza di accesso ai dati personaliformulata dal ricorrente (in riferimento alle informazioni connesse allosvolgimento della predetta attività imprenditoriale e all'utilizzo di un'utenzatelefonica aziendale) e ordina alla resistente di corrispondere a talerichiesta entro il 15 settembre 2006, dando conferma di tale adempimento entrola stessa data anche a questa Autorità;

e) determinanella misura forfettaria di euro500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di KZAssicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma,7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli