Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Esaminatoil ricorso presentato da CW, rappresentato e difeso dall'avv. SimonePietro Emiliani presso il cui studio ha eletto domicilio

neiconfronti di

FiatsavaS.p.A.;

Vistigli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

 

Ilricorrente ha ricevuto dalla società resistente, di cui era dipendente, unacontestazione disciplinare ed una successiva comunicazione di licenziamentosenza preavviso, entrambe motivate con riferimento, tra l'altro, all'esistenzanel personal computer "in dotazione per motivi di lavoro" di unacartella "D:\Dati\Personale" (contenente file di immagini e di testo"prevalentemente di tipo pornografico"), nonchŽ di una cartella"D:\Dati\Musica" (contenenti file audio digitali), in violazione diquanto previsto nelle "Linee guida per l'utilizzo delle postazioni dilavoro" impartite dalla resistente ai propri dipendenti.

L'individuazionee la visione di tali file, cui sono collegati dati personali del ricorrenteritenuti da questi anche di carattere sensibile, hanno avuto luogo allapresenza del medesimo ricorrente durante una verifica (curata dal suo superiorediretto e dai responsabili del personale e del settore Information Technologydella società), ed erano volte a constatare l'eventuale presenza di file nonattinenti all'attività lavorativa nel computer portatile della società in usoall'interessato, dopo che era stato rilevato un uso improprio del telefonomobile aziendale da parte di quest'ultimo.

Presentandoun ricorso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice, ilricorrente ha chiesto al Garante di dichiarare illecito il trattamento, diordinare la sospensione di "ogni trattamento dei file conservati nellacartella "Personale" contenuta nel computer portatile aziendale"e di disporre "la cessazione del trattamento dei predetti file, ordinandoin particolare la loro cancellazione".

Ilricorrente (il quale ha acconsentito a far individuare e visionare i filenell'immediatezza dell'inaspettata contestazione che gli era stata rivoltarelativamente al predetto uso improprio del telefono) ritiene di non averprestato alcun consenso preventivo e scritto al trattamento dei dati anchesensibili desumibili dalla citata cartella "personale"; il lorotrattamento sarebbe anche eccedente rispetto alle finalità perseguite postoche, "al fine di valutare la giusta causa di licenziamento, non può averealcuna rilevanza conoscere gli indirizzi della vita sessuale". Con ilricorso l'interessato ha chiesto anche di porre a carico del soccombente lespese sostenute per il procedimento.

Aseguito della nota inviata dall'Autorità il 28 marzo 2006 ai sensi dell'art.149, comma 1, del Codice, la resistente ha risposto con fax datato 4 aprile2006 con il quale (nel rilevare che l'accesso al contenuto dei file registratinel computer aziendale assegnato in uso al ricorrente sarebbe avvenuto con ilconsenso di quest'ultimo ed in sua presenza) ha dichiarato di voler procederealla "cancellazione di immagini e testi e cioè di quegli elementi che,secondo la tesi del ricorrente, potrebbero essere idonei a rivelarne la vitasessuale", non avendo "interesse alcuno a conservare immaginipornografiche e testi di prosa o poesia di analogo contenuto".  Lasocietà ha poi confermato, con nota dell'11 aprile 2006 (alla quale ha allegatocopia delle "Linee guida per l'utilizzo delle postazioni di lavoro"divenute operative nell'aprile 2003 "su iniziativa di Fiat Auto S.p.A. cheall'epoca deteneva il 100% di Fiatsava S.p.A."), di aver cancellato i filein questione "conservando, con riguardo a detti file, esclusivamente idati informatici che li contraddistinguono" (ed in particolare –comedichiarato nella precedente nota inviata dalla società– "proprietà,collocazione, tipologia, estensione, data di creazione" degli stessi).

Conmemorie depositate il 14 aprile e il 2 maggio 2006, nonchŽ nell'audizione del21 aprile 2006, il ricorrente ha ribadito di ritenere illecito il trattamento,sostenendo che i dati sarebbero stati raccolti senza una previa informativa esenza il proprio consenso scritto, nonchŽ, stante le modalità seguite, congrave violazione della propria dignità; ritenendo insufficiente lacancellazione del contenuto dei file operata dalla resistente, ha chiesto alGarante di accogliere il ricorso, tenendo conto che anche le rimanentiinformazioni ancora conservate, raccolte illecitamente, non potrebbero essereutilizzate ulteriormente ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.

Conmemoria anticipata via fax il 20 aprile 2006, la resistente ha sostenuto che iltrattamento effettuato sarebbe lecito in base all'autorizzazione datadall'interessato all'apertura dei file contenuti nelle due cartelle"Personale" e "Musica" del p.c. portatile in dotazione. La società ha sostenuto in particolare:

*  che le predette Linee guida perl'utilizzo della postazione di lavoro indicano che "i personal computer(fisso, portatile o palmare) e le risorse informatiche installate sono beniaziendali affidati al dipendente come strumenti di lavoro (É) che pertanto (É)devono essere sempre utilizzati solo per fini professionali (in relazione allemansioni assegnate)";

*  di non aver operato alcunaraccolta di dati, avendo "esclusivamente (É) rimosso il computer portatilegià assegnato al sig. CW, conservando lo stesso integro per fini di giustiziaall'interno della cassaforte aziendale";

*  che non era intenzione deisoggetti presenti nella circostanza citata dal ricorrente di tenere "unatteggiamento volto ad umiliare il sig. CW".

CIñ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

 

Ilricorso verte sulla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi adue cartelle contenenti file di carattere personale conservate nel disco fissodel computer portatile assegnato al ricorrente dalla società presso cui lostesso prestava servizio.

Ilricorso è fondato.

Lasocietà intendeva dimostrare che il ricorrente avrebbe violato gli obblighi delprestatore di lavoro raccogliendo e conservando su uno strumento posto a suadisposizione per l'attività lavorativa immagini e testi ad essa non attinenti;a tal fine, ha esperito alcuni accertamenti in assenza di una previainformativa relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) eche risultano, inoltre, effettuati in difformità dall'art. 11 del Codice nellaparte in cui prevede che i dati siano trattati in modo lecito, secondocorrettezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispettoalle finalità perseguite.

Ilricorrente, pur presente all'atto della ricerca, dell'individuazione e dellavisione del contenuto dei file conservati nelle predette cartelle, non risulta,sulla base della documentazione in atti, essere stato informato previamentedell'eventuale svolgimento di tali tipi di controllo. A tal fine, non possonoritenersi sufficienti le indicazioni contenute nelle predette Linee guida chela società dichiara di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti. Seppureè presente in esse un riferimento all'obbligo di utilizzare gli strumentielettronici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, le medesimeLinee guida non riportano alcuna informativa specifica in riferimento altrattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato inattuazione di eventuali controlli (anche occasionali o "consensuali")del datore di lavoro su tali strumenti, ovvero alle modalità da seguire per glistessi (ad es., circa la presenza dell'interessato, di rappresentantisindacali, di personale all'uopo incaricato).

Inogni caso, con la visione dei contenuti di tali file, avvenuta in presenza dipiù persone, la società ha effettuato un trattamento di dati eccedente rispettoalle finalità perseguite e, per quanto riguarda alcune informazioni dicarattere sensibile, non indispensabile. Nel caso di specie, stante il divietocontenuto nelle citate Linee guida di "memorizzare" file nonstrettamente professionali, la resistente avrebbe potuto dimostrare la nonconformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali in temadi uso corretto degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a constatarela (peraltro non controversa) esistenza nel computer portatile delle duecartelle aventi dichiaratamente un contenuto personale, senza la necessità direnderne visibili gli specifici "contenuti" (ad esempio, facendoriferimento alla sola "dimensione" informatica delle medesimecartelle ovvero, se del caso, constatando solo l'esistenza di tipologie di filein esse contenuti chiaramente non riconducibili all'attività lavorativa svoltadall'interessato).

Allaluce delle considerazioni sopra esposte, e considerato l'art. 11, comma 2, delCodice secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina rilevante inmateria di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati,l'Autorità dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura atutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente ditrattare ulteriormente, in qualsiasi forma, le informazioni raccolte nei modicontestati con il ricorso.

Sullabase della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso eposto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

 

a) dichiarafondato il ricorso e, per l'effetto, vieta alla società resistente iltrattamento dei dati personali dell'interessato oggetto del ricorso;

b) determinanella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento posti a carico di Fiatsava S.p.A., che dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente.

Roma,18 maggio 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli