Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato il 17 marzo 2006 da Agatino Vinciguerra nei confronti diCrif S.p.A. con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso altrattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e diporre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2006 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTAla nota inviata via fax il 19 aprile 2006 con la quale il titolare deltrattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo"positivo" relative al ricorrente, essendo decorso il termine dinovanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso(2.12.2005)";

RILEVATOche Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell'avvenutacancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all'interessato(il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza exart. 7); constatato che Crif S.p.A, nella nota di riscontro del 5 dicembre 2005(allegata al citato fax del 19 aprile 2006), non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codicedi deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti-dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dallarevoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione dellacomunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l'interessato a proporrericorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTOpertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO,inoltre, che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione il trattamentodei dati relativi ad una richiesta di prestito personale rivolta a Bancanazionale del lavoro S.p.A. il 1ˇ febbraio 2006 (richiesta avanzata in datasuccessiva all'inoltro dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice);

RITENUTO,infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIń PREMESSO IL GARANTE:

 

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,10 maggio 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli