| Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTOil ricorso presentato il 24 gennaio 2006 nei confronti dell'A.u.s.l. Roma A daXY, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minoriZY e MY; RILEVATOche il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro ad una istanza rivoltaall'azienda titolare del trattamento, ha chiesto di ottenere la comunicazionein forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, anche di tipovalutativo, nonchŽ di tutti quelli relativi ai propri figli; rilevato che laA.u.s.l. ha inizialmente raccolto ed elaborato tali dati su richiesta delricorrente (il quale si era rivolto all'azienda per migliorare i rapporti con ipropri figli) e, successivamente, per valutare la situazione psicologica deiminori e la loro relazione con i genitori, in relazione ad una richiestaproveniente dal Tribunale per i minorenni di Roma; rilevato che con il ricorsoil ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spesedel procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2006 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato l'azienda titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonchŽ la nota del 17 marzo 2006 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTAla nota inviata via fax il 17 marzo 2006 con la quale l'A.u.s.l.resistente-Dipartimento per l'integrazione socio sanitaria e per la tuteladella maternità e dell'infanzia ha ribadito, come già comunicato al ricorrenteprima della proposizione del ricorso con nota datata 10 gennaio 2006, di nonpoter accogliere la richiesta di accesso ai dati personali, alla quale sarebbedi ostacolo, a suo avviso, il provvedimento di limitazione della potestàgenitoriale adottato dalla Corte d'appello di Roma il 9 novembre 2004 neiconfronti del ricorrente; rilevato che la A.u.s.l. ha fatto notare che, in basea tale provvedimento, il ricorrente Ž tenuto a "rispettare il diritto allariservatezza" dei figli, "astenendosi dal diffondere o renderecomunque pubbliche le notizie circa la situazione personale e familiare deiminori", e che tale obbligo autorizzerebbe la A.u.s.l. a non fornire idati richiesti, "dovendosi senz'altro", a suo avviso, "ritenereprevalente il diritto alla riservatezza dei minori ZY e MY sul contrappostodiritto di accesso del ricorrente, benchŽ padre dei primi"; VISTAla memoria di replica inviata il 12 aprile 2006 con la quale il ricorrente, nelcontestare la fondatezza delle deduzioni della controparte, ha sostenuto che lalimitazione della potestà genitoriale disposta nei propri confronti dalla Corted'appello di Roma ha ad oggetto solo il diritto di visita ai figli e che,contrariamente a quanto affermato dalla controparte medesima, non gli sarebbein alcun modo precluso il legittimo esercizio del diritto di accedere ai datipersonali che lo riguardano e che attengono ai figli minori; RILEVATOche il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestàsui figli minori, era legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai datipersonali che lo riguardano, nonchŽ a quelli che attengono ai minori, anche inragione della circostanza che la richiesta è stata rivolta ad un soggetto (laA.u.s.l.) che ha poi fornito, su richiesta, informazioni ad un ufficiogiudiziario e che non risulta aver svolto, nella circostanza, funzioniausiliarie presso i competenti uffici giudiziari; CONSIDERATOche il ricorso è pertanto fondato, non avendo l'A.u.s.l. resistente fornitoriscontro alle richieste dell'interessato; ritenuto, quindi, di doverloaccogliere in relazione alla richiesta di ottenere la comunicazione in formaintelligibile di tutti i dati personali relativi al ricorrente ed ai figlidello stesso, comunque detenuti dalla resistente; ritenuto di dover,conseguentemente, ordinare all'A.u.sl. di corrispondere a tale richiesta, inconformità alle modalità indicate nell'art. 10 del Codice ed entro il 15 giugno2006, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento, entro lamedesima data; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento; VISTAla documentazione in atti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Mauro Paissan;
a) accoglieil ricorso e ordina all'A.u.sl. Roma A-Dipartimento per l'integrazione sociosanitaria e per la tutela della maternità e dell'infanzia di comunicare alricorrente tutti i dati personali che riguardano il medesimo ricorrente e irelativi figli minori, limitatamente ai dati personali contenuti nelladocumentazione detenuta sotto ogni forma dalla resistente ed entro il 15 giugno2006, dando conferma dell'adempimento a questa Autorità entro lo stessotermine; b) dichiaracompensate le spese del procedimento. Roma,4 maggio 2006 |