Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso regolarizzato il 27 gennaio 2006 da Alberto Ricci, rappresentato edifeso dagli avv.ti Alessio Nobile e Alessandro De Rosa, nei confronti di BancaMonte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto diottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali chelo riguardano in riferimento ad un mutuo stipulato in data 21 aprile 1998 conla predetta banca; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese delprocedimento siano poste a carico del titolare del trattamento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2006 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato;

VISTAla nota datata 27 febbraio 2006 con la quale Banca Monte dei Paschi di SienaS.p.A. ha aderito alle richieste dell'interessato comunicando i dati personalirichiesti e mettendo a disposizione dello stesso la documentazione attinente alrapporto in questione;

VISTOil verbale dell'audizione tenutasi in data 3 marzo 2006 nel quale ilricorrente, nel dichiarare di non aver ancora ricevuto copia nˇ del riscontroinviato dal titolare del trattamento, nˇ della documentazione allegata, haribadito le proprie richieste riservandosi di esaminare i riscontri dellacontroparte;

VISTAla nota inviata in data 15 marzo 2006 con la quale il ricorrente, nel prendereatto dell'adesione da parte della banca resistente alle proprie richieste, haribadito la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RILEVATOche il ricorso concerne un'istanza che è presa in considerazione dal Garanteunicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali relativi alrapporto bancario intrattenuti dall'interessato con la banca resistente;precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal dirittodel cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti omeno dati personali, ai sensi dell'art. 119 del d.lg. n. 385/1993 (c.d. testounico in materia bancaria);

CONSIDERATOche l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorchˇquesti debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensidell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolodocumento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo diestrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto dirichiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che,ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiestadell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegnain copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" soloquando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa;

RITENUTO,in ragione dell'adeguato riscontro fornito da Banca Monte dei Paschi di SienaS.p.A., di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di tale banca, in ordine allarichiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano;rilevato, peraltro, che tale riscontro è pervenuto solo dopo la presentazionedel ricorso;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

 

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, nella misura di 250 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi diSiena S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,23 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli