| Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato,componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTAl'istanza del 12 ottobre 2005 con la quale la sig.a Brasiliana Brasi, inqualitˆ di "parente più prossima" di Giuseppina Brasi, deceduta il 12marzo 2005 a Lovere presso la Fondazione Beppina e Filippo Martinoli-Casa dellaSerenitˆ Onlus, aveva chiesto di conoscere i dati personali della defuntacontenuti nella sua cartella clinica e nella corrispondente documentazione,"essendo sorta controversia in ordine alla validitˆ di un testamentoolografo "; visto il rifiuto opposto dalla Fondazione a tale richiesta connota del 19 ottobre 2005; VISTOil ricorso presentato il 9 dicembre 2005 da Brasiliana Brasi, rappresentata edifesa dagli avv.ti Edoardo Luna e Annalisa Romele, nei confronti di FondazioneBeppina e Filippo Martinoli-Casa della Serenita' Onlus, con il quale laricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali delladefunta, chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento lespese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2005con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente,nonchŽ la successiva nota del 24 gennaio 2006 con la quale è stata disposta laproroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTEle note pervenute via fax il 10 gennaio 2006, il 12 gennaio 2006 ed il 20febbraio 2006 con le quali la fondazione resistente, ribadendo quanto giˆcomunicato all'interessata con nota del 19 ottobre 2005, ritiene di non poteraderire alla richiesta d'accesso ai dati personali della defunta in questione;ciò in quanto tale richiesta perverrebbe non da un erede legittimo, ma da una"parente più prossima non legittimata", avrebbe "un intentosostanzialmente esplorativo" per approntare la difesa di un dirittoattualmente non ancora posto in discussione e, soprattutto, non soddisferebbe irequisiti di cui all'art. 92 del Codice con particolare riguardo al "rango" dei diritti (sostanzialmente patrimoniali) che sarebbero fatti valeredalla ricorrente; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver volutoeccepire ciò in termini prudenziali, rimettendosi comunque alle valutazionifinali dell'Autoritˆ; VISTEle memorie del 20 gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006, con le quali laricorrente ha contestato i riscontri ottenuti, evidenziando in particolare chela propria richiesta è stata avanzata ai sensi dell' art. 9 del Codice, anzichŽdal relativo art. 92; rilevato che la ricorrente, pur avendo spiegato leragioni dell'accesso, ha precisato altresì che, "in quanto soggettointeressato, non deve giustificare la propria richiesta" e che la stessanon ha "alcun fine esplorativo ", essendo necessaria per tutelarelegittimamente i propri diritti di nipote della defunta; RILEVATOche la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla fondazioneresistente, è legittimata ad accedere ai dati personali, anche di naturasensibile, della defunta; ciò, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, chericonosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tuteladell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione "; RITENUTOche il ricorso deve pertanto essere accolto e che va ordinato alla resistentedi comunicare alla ricorrente i dati personali relativi alla defunta GiuseppinaBrasi, contenuti nella cartella clinica della stessa e nella corrispondentedocumentazione, entro il 20 aprile 2006, dando conferma a questa Autorita',entro lo stesso termine, dell'avvenuto adempimento; VISTAla documentazione in atti; VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico deltitolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;
a)accoglie il ricorso ed ordina al titolare del trattamento di aderire allarichiesta di accesso della ricorrente nei termini di cui in motivazione; b)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazioneper giusti motivi della residua parte, a carico di Fondazione Beppina e FilippoMartinoli-Casa della Serenitˆ Onlus, la quale dovrˆ liquidarli direttamente afavore della ricorrente. Roma,16 marzo 2006 |