Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato,componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTAl'istanza datata 9 settembre 2005 con la quale Giuseppe Ciociola, in relazionealla raccolta e registrazione delle proprie generalità effettuata da unappartenente al Corpo della Guardia di finanza nel corso di un controllosvoltosi, il 5 agosto 2005, presso il porto di Manfredonia, per dichiarati finistatistici, ha chiesto alla Guardia di finanza di avere conferma dell'esistenzadi dati personali che lo riguardano, di conoscere le finalità e le modalità delloro trattamento, nonchŽ di ottenere la loro cancellazione poichŽ gli stessi, asuo avviso, non sarebbero più necessari in relazione agli scopi per i qualisono stati raccolti;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 9 dicembre 2005 con il quale l'interessato,lamentando di non aver ricevuto riscontro da parte della Guardia di finanza, hariproposto le proprie richieste;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2006 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonchŽ la successiva nota del 31 gennaio 2006 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso;

VISTAla nota pervenuta il 31 gennaio 2006 con la quale la resistente ha comunicatoche "il controllo eseguito dal militare del Corpo, in servizio presso ilporto di Manfredonia (É) rientra tra gli ordinari compiti d'Istituto affidatiagli appartenenti alla Guardia di finanza che espletano l'attività presso ivarchi portuali" e che i dati raccolti nel caso di specie, solo a finistatistici, "in attuazione di specifiche direttive (É) in materia diimportazioni ed esportazioni di valuta", registrati "su appositobrogliaccio" e relativi a "data, ora e cognome/nome/residenza –omettendo luogo e data di nascita " sono già stati distrutti;

RITENUTOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un riscontrosufficiente a tutte le richieste formulate dall'interessato ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE

 

dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso.

Roma,16 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli