Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTAl'istanza datata 30 maggio 2005 presentata a Le Assicurazioni diRoma–Mutua assicuratrice comunale romana, con la quale XY ha chiestola conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali che lo riguardano relativi ad una visita medico-legale cui lo stessoera stato sottoposto in data 2 ottobre 2003 da parte di un medico di fiduciadella società; rilevato che con la medesima istanza l'interessato ha chiestoanche di conoscere l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonchŽgli estremi identificativi del responsabile designato e l'indicazione deisoggetti cui i dati possono essere comunicati e si è opposto, altresì, altrattamento dei dati in questione, chiedendone il blocco e l'attestazione chelo stesso sia portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono staticomunicati;

VISTOil ricorso proposto da XY nei confronti di Le Assicurazioni diRoma–Mutua assicuratrice comunale romana, con il quale il ricorrente–che si era sottoposto alla menzionata visita medico-legale in relazionead un sinistro di cui era rimasto vittima, verificatosi a bordo di un un mezzodi trasporto pubblico dell'Atac di Roma (assicurata con la predettacompagnia)– ha ribadito solo la richiesta volta a conoscere i datipersonali che lo riguardano contenuti nel "verbale medico-legale"redatto in tale occasione dal predetto medico di fiducia;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2005 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inmateria di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alla richiesta dell'interessato, nonchŽ lasuccessiva nota del 18 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la prorogadel termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota datata 27 dicembre 2005 con la quale la società resistente, nel fornireriscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente con istanza ai sensidell'art. 7 del Codice, ha, in particolare, comunicato allo stesso i datipersonali contenuti nella perizia medico-legale redatta dal proprio medico difiducia, e gli ha inviato copia della stessa;

RILEVATOche, con memorie del 4 e 5 gennaio 2006, nonchŽ con le successive note del 15 e20 febbraio 2006, il ricorrente, nel rilevare, tra l'altro, che la copia della"relazione della visita medico legale" non reca la firma leggibiledel medico che ha compiuto la visita medesima, ma soltanto una sua sigla, hachiesto di ottenere una nuova copia di tale relazione con la sottoscrizione peresteso del medico;

RILEVATOdi dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di accesso ai dati formulata dalricorrente con il ricorso, avendo il resistente fornito al riguardo unsufficiente riscontro e rilevato, in particolare che l'art. 10 del Codiceobbliga il titolare del trattamento, cui sia stata inoltrata dall'interessatouna richiesta di accesso ex art. 7 e del Codice, a comunicare allo stesso inmodo intelligibile i dati personali che lo riguardano, estrapolandoli daipropri archivi o fornendo copia degli atti e dei documenti che li contengono(qualora l'operazione di estrapolazione risulti complessa); rilevato tuttaviache il predetto diritto di accesso ai dati personali non prevede alcun obbligoper il titolare di fornire copie autenticate degli atti medesimi, nŽriproduzioni formate e firmate secondo particolari esigenze dell'interessato;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIń PREMESSO IL GARANTE

 

dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso.

Roma,9 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli