| Garante per la protezione     dei dati personali
Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTAl'istanza datata 28 settembre 2005 con la quale XY, nella qualità diamministratore e legale rappresentante di KZ s.r.l., aveva chiesto a BancaIntesa S.p.A. di ottenere la comunicazione dei dati personali contenuti negliestratti conto ("dall'accensione alla chiusura dei conti ") relativiad alcuni "conti anticipi" intestati alla sua società e nelladocumentazione agli stessi relativa; VISTOil ricorso regolarizzato il 5 dicembre 2005 con il quale KZ s.r.l., in personadel suo amministratore e legale rappresentante XY, rappresentata e difesadall'avv. Ermelinda Elia, ha ribadito la propria richiesta di accesso aidati personali che la riguardano; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresìdi porre a carico della controparte le spese del procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonchŽ la successiva nota del 19 gennaio 2006con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sulricorso; VISTAla nota anticipata via fax dalla resistente in data 9 gennaio 2006 con la qualela banca ha allegato copia di una nota inviata alla ricorrente con la quale,nel dichiarare che "trattandosi di conti a pratica, i medesimi" nonprodurrebbero "alcun estratto conto specifico nei confronti delcliente", ha comunicato alla stessa "la documentazionedisponibile"; rilevato che con la medesima nota la resistente hamanifestato la propria disponibilità a fornire "gli opportuni chiarimenti,oltre che l'eventuale copia di documentazione ritenuta utile "; VISTOil fax del 13 gennaio 2006 con il quale la ricorrente ha contestatol'incompletezza del riscontro, rilevando in particolare che l'istituto dicredito resistente avrebbe comunicato solo alcuni tra i dati personalidisponibili (in parte ad essa già noti) e non anche quelli contenuti neicontratti o relativi alla "serie di registrazioni contabili" suiconti in questione, conti che la medesima resistente dichiara essere stati"accesi a suo nome, ma a sua insaputa "; VISTOil fax datato 13 gennaio 2006 con il quale la resistente ha dichiarato che"i contratti di anticipi fatture estero con copia delle singole fattureanticipate alla KZ, sono stati depositati presso il Tribunale di Bologna insede di ricorso per decreto ingiuntivo" ed ha fornito la propria"disponibilità ad un incontro al fine di chiarire alcune questionitecniche indispensabili per ulteriori spiegazioni"; rilevato che lasocietà ha dichiarato altresì di voler fornire alla ricorrente i dati inquestione "ove tecnicamente possibile "; VISTOil fax datato 16 gennaio 2006 con il quale l'istituto di credito resistente hacomunicato di essere venuto a conoscenza "della dichiarazione difallimento della KZ s.r.l. da parte del Tribunale civile di Bologna in data 30dicembre 2005" e ha dichiarato che "copia della documentazionerelativa ai conti anticipi (É) resta a disposizione della procedurafallimentare "; VISTAla nota della società resistente datata 2 febbraio 2006 con la quale la stessaha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati, sostenendo che "lasopravvenuta dichiarazione di fallimento della ricorrente società non ne hafatto venir meno la capacità giuridica e di agire, atteso che le situazioni diincapacità del fallito restano limitate ai pochi casi che la leggeespressamente prevede in funzione della procedura fallimentare" e chepertanto "resta salvo ed impregiudicato nei confronti del titolare deltrattamento il diritto (É) della ricorrente di accedere a qualunqueinformazione ad essa relativa (É), come pure salvo e impregiudicato resta ildiritto (É) della KZ a ricevere tutela dinanzi al Garante nelle formecontemplate, senza alcuna deroga o limitazione, dal d.lg. n. 196/2003 "; RILEVATOche il ricorso concerne un'istanza presa in considerazione dal Garanteunicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali della ricorrenterelativi ai menzionati rapporti bancari; precisato che tale diritto di accessoai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia diinteri atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi deld. lg. n. 385/1993 (testo unico bancario); CONSIDERATOche l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorchŽquesti debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documentocontenente i dati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare diestrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto dirichiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro allarichiesta dell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione ola consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa; RILEVATOche la resistente non risulta, dalla documentazione in atti, aver giàcomunicato tutti i dati personali relativi ai "conti anticipi"intestati alla società ricorrente, dati per i quali sono state addotte alcunedifficoltà tecniche che ne avrebbero ritardato il reperimento; RILEVATOche i diritti di cui all'art. 7 del Codice, che sono espressione anche deldiritto alla protezione dei dati personali riconosciuto a chiunque in relazioneai dati che lo riguardano (art. 1 del medesimo Codice), possono essereesercitati solo dall'interessato (direttamente o per il tramite di personefisiche, enti, associazioni od organismi cui lo stesso abbia conferito, periscritto, una procura, oltre a quanto previsto per le persone decedutedall'art. 9, comma 3, del Codice); CONSIDERATAla natura strettamente personale di tali diritti (riconosciuti dal Codice anchealle persone giuridiche) di cui l'interessato (imprenditore individuale osocietà) non è privato, o limitato nell'esercizio, in caso di fallimento; RILEVATO,in relazione ad alcune deduzioni della resistente, che tale assetto è conformealla disciplina in materia di fallimento, in base alla quale: a) il fallito èprivato solo "dell'amministrazione e della disponibilità dei suoibeni"; b) l'amministrazione del patrimonio fallimentare da parte delcuratore non riguarda l'esercizio dei diritti di natura strettamente personale;c) la sentenza dichiarativa del fallimento è causa di scioglimento dellasocietà, ma non di sua estinzione in quanto "gli organi sociali rimangonoin vita con il loro poteri rappresentativi" e la sentenza "non privain modo assoluto il fallito della capacità giuridica, ma lo pone in uno statodi incapacità relativa, che gli consente di agire, sul piano sostanziale eprocessuale, senza autorizzazione o sostituzione del curatore, per far valerediritti strettamente personali " (cfr. Cass., 23 luglio 1994,n. 6873 e 21 aprile 1997, n. 3400; artt. 31, 42 e ss.r.d. n. 267/1942, come modificato da ultimo dald.lg. 9 gennaio 2006, n. 5); RITENUTOpertanto di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca IntesaS.p.A. di completare il riscontro fornito, comunicando alla ricorrente, entro il30 aprile 2006, nei modi previsti dall'art. 10 del Codice, tutti i datipersonali relativi ai conti anticipi in questione allo stato detenuti; ritenutodi dover ordinare alla medesima resistente di dare conferma dell'avvenutoadempimento a questa Autorità entro il medesimo termine; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragionedella particolarità della vicenda in questione; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;
a) accoglieil ricorso ed ordina a Banca Intesa S.p.A. di comunicare alla societàricorrente, entro il termine del 30 aprile 2006, i dati personali oggetto diistanza di accesso detenuti e non ancora comunicati alla medesima società,dando conferma dell'avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro ilmedesimo termine; b) dichiaracompensate le spese fra le parti. Roma,9 marzo 2006 |