Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTAl'istanza datata 17 gennaio 2005 inviata da Maria Madonna ad Assoform onlus conla quale l'interessata, nel contestare la ricezione al proprio domicilio delperiodico "Euroconcorsi e corsi" edito da Assoform Onlus (contenente,tra l'altro, una comunicazione promozionale non sollecitata, relativa ad uncorso di formazione), chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali chela riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, diconoscere l'origine dei dati, le finalitˆ e la logica su cui si basa iltrattamento, nonchŽ gli estremi identificativi del responsabile eventualmentedesignato; rilevato che con la medesima nota l'interessata si opponeva,altres“, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTAla nota datata 31 gennaio 2005, con la quale Assoform onlus riscontrava lerichieste dell'interessata, sostenendo tra l'altro "di avere provvedutoalla cancellazione del (É) nominativo" della stessa dalla propria bancadati;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 14 novembre 2005 con il quale deve ritenersiche l'interessata, lamentando di aver ricevuto nuovamente, nel mese disettembre 2005, materiale pubblicitario da Assoform onlus, abbia ribadito solol'opposizione al trattamento dei dati che la riguardano utilizzati per finalitˆpromozionali, chiedendo altres“ di porre a carico della resistente le spese delprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2005con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata,nonchŽ la successiva nota del 30 dicembre 2005 con la quale questa Autoritˆ hadisposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota anticipata via fax il 10 gennaio 2006, con la quale la resistente, nelprecisare di aver acquisito i dati della ricorrente (come gli altri nominativicui vengono inviate le comunicazioni in questione) da Data Profile s.r.l. diMonza, ha sostenuto di aver inoltrato, tramite e-mail, la richiesta dellaricorrente alla citata societˆ alla quale incomberebbe, ad avviso dellaresistente, l'obbligo di eseguire la cancellazione dei dati medesimi.

VISTAla nota fatta pervenire il 1¡ febbraio 2006, con la quale la ricorrente hasottolineato di aver ricevuto comunicazioni pubblicitarie al proprio indirizzopostale da parte della resistente e non da parte di Data Profile s.r.l. neiconfronti della quale si riserva di fare valere autonomamente i propri dirittied ha, pertanto, ribadito quanto richiesto con il ricorso;

RITENUTOdi dover accogliere il ricorso, che concerne solo l'opposizione al trattamentodei dati per fini promozionali, non risultando che Assoform onlus abbiaadottato misure idonee volte ad impedire l'invio di ulteriori messaggipromozionali al domicilio della ricorrente; ritenuto che la resistente dovrˆattestare all'interessata, entro e non oltre il 20 marzo 2006, di aver adottatoogni misura necessaria ad impedire l'inoltro alla ricorrente di comunicazionipromozionali di qualsiasi tipo, tenendo presente quanto disposto dall'art. 168del Codice ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante"), dando conferma entro lo stesso termine a questa Autoritˆdell'avvenuto adempimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico deltitolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

 

a) accoglieil ricorso ed ordina alla resistente di adottare ogni misura idonea ad impedirel'invio di ulteriori comunicazioni promozionali all'interessata, entro iltermine indicato in motivazione;

b) determinanella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti delprocedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, a carico di Assoform onlus, la quale dovrˆliquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma,16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli