| Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTAl'istanza del 14 ottobre 2005 con la quale XY chiedeva all'avv.Giovanni Melillo, con riferimento ad un "esposto" presentato daquest'ultimo al Commissariato di polizia di Afragola, di conoscere l'originedei dati personali che lo riguardano in esso contenuti, nonchŽ la logica e lefinalità del trattamento; rilevato che, con la medesima istanza, l'interessatoha chiesto altresì al predetto avvocato di avere conferma dell'esistenza e diconoscere gli eventuali altri dati che lo riguardano, la loro origine, lalogica e le finalità del trattamento, nonchŽ di ottenere la cancellazione deidati di cui non è più necessaria la conservazione (con la relativa attestazionedi aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sonostati comunicati) e di conoscere infine gli estremi identificativi del titolaree del responsabile del trattamento; VISTOil ricorso, presentato il 9 novembre 2005 nei confronti dell'avv. GiovanniMelillo, con il quale XY, non avendo ricevuto riscontro allaprecedente istanza avanzata ex art. 7 del Codice, ha riproposto tutte lerichieste già specificate nella stessa e ha chiesto di porre a carico dicontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonchŽ la successiva nota del 29 dicembre 2005 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTAla memoria datata 12 dicembre 2005, nonchŽ la nota datata 19 gennaio 2006, conle quali l'avv. Melillo, difensore della moglie del ricorrente nel procedimentodi separazione personale che li vede interessati, ha dichiarato che i datiidentificativi del sig. XY sono stati utilizzati, ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. f), del Codice, "nella diffida presentata al Commissariatodi Polizia di Stato di Afragola (Napoli) esclusivamente a tutela" dellapropria persona a seguito di un'aggressione che lo stesso dichiara di averesubito da parte del ricorrente "nei corridoi del Tribunale diNapoli"; rilevato che il resistente, nel sostenere che per il trattamentodei dati in questione, posta la finalità di far valere un proprio diritto insede giudiziaria, non era necessario alcun consenso, ha fornito riscontro allealtre richieste dell'interessato, dichiarando, tra l'altro, di non detenere"ulteriori dati personali del signor XY, se non quelli da lui stessoforniti per il ricorso di separazione personale consensuale dei coniugi" edi non poter cancellare gli stessi in quanto utilizzati nel corso di taleprocedimento dinanzi al Tribunale di Napoli; VISTEle note datate 15 dicembre 2005, le dichiarazioni rese nell'audizione del 19dicembre 2005, nonchŽ la nota datata 20 gennaio 2006, con le quali il ricorrente,nel prendere atto del riscontro fornito dal resistente, ha chiesto al Garantedi dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ma di porre a caricodell'avv. Melillo le spese sostenute per il procedimento avendo quest'ultimorisposto in modo soddisfacente alle istanze formulate ex art. 7 del Codice soloa seguito della presentazione del ricorso; RITENUTOdi dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personalidetenuti dall'avv. Melillo (e della relativa attestazione), dal momento chetali dati non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge, e che laloro utilizzazione, come dichiarato dal resistente medesimo, risulta allo statoancora necessaria nell'ambito del citato procedimento di separazione personalein relazione al quale sono stati acquisiti; RITENUTOinfine di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle rimanenti richieste, avendoil resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro; RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti; VISTIgli artt. 145 e s. del Codice; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;
a) dichiarainfondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente; b) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) dichiaracompensate le spese tra le parti. Roma,16 febbraio 2006 |