Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da DanielaPennesi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendorevocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto laloro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute peril procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata;

VISTAla nota inviata via fax il 17 gennaio 2006 con la quale il titolare deltrattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo"positivo" relative alla ricorrente per decorso del termine dinovanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso(21.10.2005)";

RILEVATOche Crif S.p.A., con la predetta nota, ha sostenuto di aver già inviato in data6 dicembre 2005 una nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice edha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito dellespese alla ricorrente;

RILEVATOche Crif S.p.A., nella citata nota di riscontro del 6 dicembre 2005, non avevadato, però, idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellare i dati di tipo "positivo" -come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citatocodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità neipagamenti- dichiarando soltanto che avrebbe cancellato i dati in questioneentro 90 giorni dalla revoca del consenso, inducendo in tal modo l'interessataa proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

CONSIDERATOche la società resistente ha comunque dichiarato nel corso del procedimento diaver cancellato i dati di tipo "positivo" relativi alla ricorrente eche va quindi dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTOche, sempre nel fax del 17 gennaio 2006, la resistente ha anche sostenuto dinon poter cancellare i dati relativi ad un verbale di pignoramento immobilicontro la ricorrente, censito "nella banca dati informazioni da tribunalie registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avviso dellaresistente, potrebbero essere trattati anche senza il consensodell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice inquanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque";

CONSIDERATOche con la citata nota del 17 gennaio 2006 la resistente ha altresì sostenutoche, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 368, della legge 30dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisitidagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli ufficidell'Agenzia del territorio, si ha riutilizzazione commerciale quando i datistessi sono "ceduti o comunque forniti a terzi (..)" e che, alcontrario, i dati in questione sono attualmente trattati da Crif S.p.A."senza renderli disponibili", ovvero senza formare oggetto dicomunicazione o diffusione;

CONSIDERATOche, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l'interruzione da partedella resistente dell'attività di riutilizzazione commerciale dei dati trattidagli archivi catatali e dai registri immobiliari in assenza dei presupposti dilegge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni dicomunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell'adozione del codice dideontologia e di buona condotta di cui all'art. 61 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relativealla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulateai sensi del comma n. 371 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr.,anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2); rilevato che la resistenteha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto taleriutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RITENUTO,infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

 

a) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiaracompensate le spese del procedimento.

Roma,8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli