Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 28 ottobre 2005, presentato da FilippoNuncibello nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendorevocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto laloro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute peril procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 novembre 2005con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;rilevato che con nota del 15 dicembre 2005 questa Autorità ha disposto la prorogadel termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota inviata il 7 dicembre 2005 con la quale la resistente ha sostenuto dinon poter cancellare i dati dell'interessato relativi ad un mutuo ipotecarioerogato il 27 novembre 2001 da Banca di Legnano S.p.A. ed ancora in corso"con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzatiad ottobre 2005" e ad una carta di credito con pagamento rateale emessa indata 10 marzo 2005 da Barclay Card ed ancora in corso "con segnalazione diritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non ancora regolarizzati". Ciò,trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità epuntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300;d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garantesul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATOche, sempre nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non potercancellare i dati relativi ad un verbale di pignoramento immobiliare iscritto a carico del ricorrente, censito "nella banca dati informazionida tribunali e registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avvisodella resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consensodell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), delCodice, in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque"; rilevato che, nella medesima nota, laresistente ha precisato che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazionecommerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registriimmobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, i dati relativi alverbale di pignoramento immobiliare in questione, sono solamente conservatidalla resistente senza formare oggetto di alcuna comunicazione a terzi odiffusione;

VISTAla nota inviata da Banca di Legnano S.p.A. in data 20 gennaio 2006, a seguitodi specifica richiesta di questa Autorità, con la quale tale società haconfermato l'esattezza dei dati censiti da Crif S.p.A. in relazione alricorrente;

RITENUTOche la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nelsistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, nonessendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi neifinanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi e aritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, del medesimocodice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATOche, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l'interruzione da partedella resistente dell'attività di riutilizzazione commerciale dei dati trattidagli archivi catastali e dai registri immobiliari in assenza dei presuppostidi legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni dicomunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell'adozione del codice dideontologia e di buona condotta di cui all'art. 61 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relativealla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulateai sensi del comma n. 371 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr.,anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2); rilevato che la resistenteha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto taleriutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RITENUTO,infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese delprocedimento;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

 

a)dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi"conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiaranon luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazionedei restanti dati;

c) dichiaracompensate le spese del procedimento.

Roma,2 febbraio 2006

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli