Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le diverse istanze formulate ai sensi dell'art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inoltrate dall'avv. Paolo Monzo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma con le quali, nel richiamare la competenza dell'ordine cui è iscritto a comunicare al Consiglio nazionale forense i dati relativi all'albo degli avvocati, ha chiesto di far rettificare il numero dell'utenza telefonica del proprio studio legale contenuta nel sito web del Consiglio nazionale forense (che, nonostante le diverse richieste di modifica inoltrate, riportava ancora quella relativa al precedente numero indicato dal ricorrente e coincidente con il proprio domicilio);

VISTO il ricorso al Garante presentato il 25 ottobre 2005 nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, con il quale l'avv. Paolo Monzo, nel lamentare il mancato riscontro alle citate istanze, ha ribadito la propria richiesta volta ad ottenere la rettifica del numero della propria utenza telefonica ad uso professionale nel predetto sito web; visto che con il ricorso il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del resistente il risarcimento dei danni e le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 21 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie del 25 ottobre e del 30 novembre 2005 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste; vista, inoltre, l'ulteriore memoria del 18 dicembre 2005 con la quale il ricorrente, nel comunicare di essere stato convocato presso il Consiglio dell'Ordine resistente in data 6 dicembre 2005 per essere udito in merito alla vicenda, e di essere stato informato in tale occasione dell'avvenuto aggiornamento del dato richiesto, ha ribadito in particolare la richiesta relativa alle spese affrontate;

VISTA la nota del 23 dicembre 2005, con la quale il Consiglio dell'Ordine resistente ha dichiarato di non essere competente per la tenuta del sito web del Consiglio nazionale forense, ma di essersi comunque attivato presso quest'ultimo per far aggiornare il dato, come richiesto dal ricorrente;

VISTA la memoria pervenuta il 16 gennaio 2006 con la quale il Consiglio resistente ha comunicato che il Consiglio nazionale forense ha aggiornato i dati così come richiesto dal ricorrente e ha chiesto, altresì, al Garante di rigettare la richiesta del ricorrente di addebito delle spese, in considerazione del fatto che la contestazione di quest'ultimo fa riferimento ai dati che lo riguardano contenuti nel sito web del Consiglio nazionale forense (a cui avrebbe dovuto essere inoltrata la richiesta) e non nel sito Internet del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma nel quale "i dati stessi risultano essere stati tempestivamente riportati (conformemente alle specifiche richieste del professionista)";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di rettifica dei dati personali del ricorrente, avendo l'ente resistente fornito, seppure solo a seguito di ricorso, risposta all'istanza formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che deve essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, non avendo questa Autorità competenza in merito;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rettifica dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 27 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli