Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il15 settembre 2005, presentato da Davide Battisti nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 18ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, connota datata 4 agosto 2005, aveva gi comunicato all'interessato che, "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso" (01.08.2005)" avrebbe cancellato le informazioni creditiziedi tipo "positivo" relative allo stesso;

VISTO che, nella medesima nota del 18ottobre 2005, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i datidell'interessato relativi: a) ad un mutuo ipotecario erogato in data 30.07.2002da Barclays Bank PLC ed estinto in data 9 dicembre 2004 "consegnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati ad aprile2004, quindi da meno di 24 mesi";b) ad una carta di credito con pagamento rateale emessa in data 19 aprile 2002da Unicredit Clarima Banca S.p.A. ed estinta "con segnalazione diritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) regolarizzati a gennaio 2005, quindi dameno di 24 mesi"; c) ad unacarta di credito con pagamento rateale emessa in data 12 agosto 2002 da BarclayCard ed estinta in data 31 marzo 2005 "con segnalazione di passaggio aperdita" per il quale "nonsono ancora decorsi 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto (marzo 2005)". Ci, trattandosi di informazioni creditiziedi tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenzadel consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300;d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimentodel Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che, sempre nella medesima nota,la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi adun'ipoteca volontaria iscritta a carico del ricorrente, censita "nellabanca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ci in quanto tali dati, ad avviso dellaresistente, potrebbero essere trattati anche senza il consensodell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice inquanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque";

VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il report allegato alla nota inviata via fax il 23 novembre2005 dalla resistente, nel quale non sono pi presenti le informazionicreditizie di tipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso;

VISTA che nella nota inviata via fax il12 dicembre 2005, in riscontro a specifica richiesta del Garante, la resistenteha precisato che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 367, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazionecommerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registriimmobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, i dati relativiall'ipoteca volontaria in questione, "in assenza di specificheconvenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio", sono solamente conservati dalla resistente e"vengono resi accessibili solo ai diretti interessati", senza formare oggetto di alcuna comunicazioneo diffusione a terzi;

RILEVATO, inoltre, che non rientranell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad unarichiesta di carta di credito con pagamento rateale rivolta a Unicredit ClarimaBanca S.p.A. in data 22 novembre 2005 (richiesta, quindi, successivaall'istanza ex art. 7 del Codice ed anche all'odierno ricorso);

RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazionicreditizie gestito dalla resistente infondata, non essendo trascorsi i limititemporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologiae di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazionicreditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da menodi 24 mesi o non successivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

CONSIDERATO che, quale misura necessariaa tutela dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, delCodice, va ritenuta congrua l'interruzione da parte della resistentedell'attivit di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alleoperazioni di comunicazione o diffusione; ci, nelle more dell'adozione delcodice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 61 del Codice inmateria di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzionirelative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmentestipulate ai sensi del comma n. 371 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004;rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di avergi interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve esseredichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); constatato che CrifS.p.A, nella citata nota di riscontro del 4 agosto 2005, non aveva dato idoneoe tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell'art. 8 delcitato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioniinteressate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezionedella comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l'interessato aproporre ricorso a questa Autorit in ordine al predetto profilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE il dottor Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema diinformazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli