| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21dicembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTE le istanze ex art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali avanzate con note datate 21 aprile e20 luglio 2005 con le quali Gaetano Manti, avendo appreso (nell'ambitodell'istruttoria relativa ad un altro ricorso) che F.I.S.E.-Federazioneitaliana sport equestri aveva comunicato dati personali che lo riguardano allasociet editrice della rivista "Cavallo&Natura" VISTA la nota datata 28 luglio 2005 conla quale F.I.S.E.-Federazione italiana sport equestri ha comunicatoall'interessato (tesserato presso la Federazione in quanto proprietario dicavalli) che i suoi dati anagrafici sono stati forniti "volontariamentee direttamente" dallo stessoall'atto del tesseramento e di non poterli cancellare, dovendo essereconservati "per motivi di operativit sportiva e di archivio RILEVATO che in tale lettera laresistente aveva comunicato all'interessato di aver comunque "datoincarico di cancellare ed escludere il sig. Manti tra i tesserati chebeneficiavano del detto invio"; VISTO il ricorso presentato in data 29settembre 2005 dall'interessato, rappresentato e difeso dall'avv. SilviaRancati presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di F.I.S.E.-Federazione italiana sport equestri; rilevato che il ricorrente, nel ritenereinsoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richiesterilevando, tra l'altro, che la rivista in questione, contrariamente a quantosostenuto dalla resistente, un periodico regolarmente in commercio che "vendecopie in abbonamento e spazi pubblicitari"; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 14 ottobre 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; vista lasuccessiva nota del 14 novembre 2005 con la quale questa Autorit ha dispostola proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata via fax il 2novembre 2005 con la quale la resistente, nel richiamare la precedente nota del28 luglio 2005 e nel confermare l'esistenza di dati relativi all'interessato,ha ribadito di non poter cancellare i dati del ricorrente (a meno chequest'ultimo intenda revocare il tesseramento), confermando (con dichiarazionedella cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante RILEVATO che il ricorso deve essereaccolto in ordine alle richieste di conoscere i soggetti o le categorie disoggetti cui i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi delresponsabile eventualmente designato dalla Federazione ai sensi dell'art. 29del Codice, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito;ritenuto che deve essere pertanto ordinato alla Federazione di corrispondere atali richieste comunicando le relative informazioni al ricorrente entro il 31gennaio 2006, dando comunicazione anche a questa Autorit, entro il medesimotermine, dell'avvenuto adempimento; RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati connessi all'adesione dell'interessato alla Federazioneitaliana sport equestri deve essere dichiarata infondata in quanto gli stessinon risultano trattati in violazione di legge e possono essere conservati perscopi inerenti alla "operativit sportiva per la partecipazione alleattivit federali, archivio, assicurativi e sicurezza RITENUTO infine di dover dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali, diconoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, l'originedei dati, le finalit e le modalit del trattamento, nonch in ordineall'opposizione al trattamento dei dati finalizzati all'invio della rivista inquestione; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine allerichieste di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possonoessere comunicati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamentoeventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice, ordinando allaresistente di corrispondere alle medesime richieste nei termini di cui inmotivazione; b) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi all'iscrizione delricorrente alla Federazione italiana sport equestri; c) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |