Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il26 settembre 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dall'avv. GabrieleMessina, presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti del Comune diSassuolo, con il quale la ricorrente ha sostenuto che il tale comune avrebbediffuso illecitamente dati che la riguardano contenuti in "alcunevisure catastali indicanti propriet immobiliari in parte intestate allaricorrente", depositate dalcomune nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunaleamministrativo regionale (T.a.r.) di Bologna (incardinato a seguitodell'impugnazione da parte di YX, coniuge della ricorrente, di un'ordinanza delsindaco di Sassuolo avente ad oggetto lo sgombero per inagibilit di unimmobile in cui posto un appartamento di propriet del sig. YZ); rilevato chela ricorrente si opposta al trattamento dei dati che la riguardanosollecitandone la cancellazione ed ha chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento, oltre al risarcimento deidanni;

RILEVATO che l'interessata ha sostenutodi non aver ricevuto riscontro all'istanza ex art. 7 con la quale aveva ancheesercitato tutti i diritti previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 ottobre 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 14ottobre 2005 con la quale il comune resistente ha sostenuto di aver datoriscontro all'istanza ex art. 7 formulata dalla ricorrente con nota del 20settembre 2005, ma ricevuta dalla ricorrente soltanto in data 11 ottobre 2005,a causa di un ritardo del servizio postale; rilevato che, nella citata nota diriscontro, il comune resistente aveva precisato alla ricorrente che i dati chela riguardano contenuti nelle visure catastali in questione e relativi ai beniimmobili di cui la stessa cointestataria insieme al coniuge, sig. YZ, sonopubblici in quanto acquisiti presso i registri immobiliari tenuti presso gliuffici della competente Agenzia del territorio e sono stati oggetto ditrattamento esclusivamente nell'ambito del predetto procedimento dinanzi alT.a.r. di Bologna;

VISTA la memoria pervenuta l'8 novembre2005 con la quale la ricorrente ha rilevato che le visure catastali sarebberostate acquisite non presso i pubblici registri immobiliari, ma attraverso unsistema telematico di scambio di dati (denominato Sister) tra l'Agenzia delterritorio ed il comune, che sarebbe utilizzabile "esclusivamente peril servizio tributi", e chepertanto -dal momento che la ricorrente "non risulta essere debitrice anessun titolo del Comune di Sassuolo"-quest'ultimo non avrebbe potuto trattare i dati personali riportati nellevisure ed avrebbe dovuto oscurarli;

VISTA la nota del 22 novembre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata il 12 dicembre2005 con la quale il Comune di Sassuolo, nel ricostruire nuovamente la vicenda,ha precisato che nel ricorso al T.a.r. di Bologna presentato dal coniuge dellaricorrente avverso l'ordinanza di sgombero e nella connessa domanda diprovvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimentoimpugnato, al fine di provare il danno patrimoniale e non, che sarebbe statosubito dal sig. YZ a causa di tale ordinanza, era stata riportata unadichiarazione della sig.a XY (ripresa da una "dichiarazionespontanea" allegata in atti) relativa allo stato di disagio psicologico incui si sarebbe trovato il coniuge "nell'idea di aver perso tutti irisparmi della vita investendoli nell'appartamento" oggetto di sgombero; rilevato, che al solofine di contestare la verit delle affermazioni della controparte edesercitando pertanto il proprio diritto di difesa, il comune resistente haprodotto le visure catastali in questione al fine di dimostrare che l'attualericorrente ed il coniuge, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, sonoin realt proprietari di altre unit immobiliari;

VISTO che, nella medesima memoria, laresistente ha sostenuto di aver acquisito i dati della ricorrente attraverso ilsistema "Sister" in conformit con la convenzione stipulata conl'amministrazione finanziaria (come riconosciuto dalla stessa Agenzia del territoriocon nota del 17 novembre 2005);

RILEVATO che, con la medesima memoria, ilcomune resistente ha inoltre dato risposta a tutte le altre richieste formulatedall'interessata ai sensi dell'art. 7 del Codice, specificando, tra l'altro,gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e del soggetto alquale sono stati comunicati i dati personali;

VISTO che, nella medesima memoria del 12dicembre 2005, la resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati dellaricorrente stato conforme ai principi di pertinenza e non eccedenza rispettoalla finalit perseguita, considerate la "necessit di difendere ingiudizio la legittimit degli atti impugnati () e la qualit di parte" assunta dalla ricorrente nel procedimentodinanzi al T.a.r. "con la produzione della dichiarazione spontanea" sopra citata; rilevato che la resistente haprecisato che i dati della ricorrente non sono stati oggetto di alcunadiffusione, posto che le visure catastali sono state esclusivamente prodotte inallegato al controricorso depositato presso la segreteria del T.a.r. di Bolognae che "la consultazione e l'estrazione di copia di atti e documentiinseriti in suddetto fascicolo spetta unicamente alle parti del processo e/o ailoro procuratori";

CONSIDERATO che il comune resistente haraccolto i dati personali riferiti alla ricorrente da pubblici registri (gliarchivi catastali), fonti pubbliche accessibili a chiunque e che la loroacquisizione non risulta avvenuta in violazione della convenzione sottoscrittacon l'amministrazione finanziaria; rilevato in particolare che il comune, puravendo indicato in tale convenzione il suo servizio tributi, non ha accettato oprospettato un vincolo di utilizzazione dei dati solo per finalit tributarie;rilevato che la convenzione (art. 2) si limita solo ad impegnare il comune anon utilizzare le informazioni assunte ed i documenti ottenuti per fini diversida quelli inerenti alla propria attivit e da quelli consentiti dalla normativavigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali(come risulta, peraltro, dalla citata dichiarazione dell'Agenzia del territorioagli atti del procedimento);

RITENUTO che il ricorso non risulta, allostato degli atti, fondato per ci che concerne l'opposizione e la cancellazione,in quanto il trattamento dei dati relativi alla ricorrente stato effettuatodal comune resistente in modo lecito per lo svolgimento delle proprie funzioniistituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 18 delCodice);

RILEVATO che i dati personali riferitialla ricorrente sono stati utilizzati per difendere un diritto in sedegiudiziaria, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cuiall'art. 11 del Codice, al fine di contestare la domanda della controparte ancheattraverso la ricostruzione del complesso delle propriet immobiliari del sig.YZ (anche cointestate con la ricorrente);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle restanti richieste formulate ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 7,avendo il comune resistente fornito al riguardo adeguato riscontro;

RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di risarcimento del danno atteso che questa Autoritnon ha competenza in merito a tale richiesta che deve essere proposta, ove nericorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso inordine all'opposizione al trattamento ed alla richiesta di cancellazione deidati;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara inammissibile la richiesta dirisarcimento del danno;

d) dichiara compensate le spese fra leparti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli