Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il29 luglio 2005, presentato da Alda Mancinelli, rappresentata e difesa dall'avv.Carlo Calvieri presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale laricorrente, nel contestare una presunta comunicazione a terzi di dati personaliche la riguardano relativi ad alcune transazioni bancarie, ha ribadito larichiesta, gi formulata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice neiconfronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., volta a conoscere le modalitdel trattamento effettuato e i soggetti "o la specifica fonte" da cui gli stessi sarebbero stati acquisiti daterzi;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrenteha chiesto altres il risarcimento del danno e di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento, sostenendo l'illiceit deltrattamento effettuato dalla banca che avrebbe comportato una violazione delcd. segreto bancario, di cui l'interessata avrebbe avuto cognizione nell'ambitodi un procedimento pendente presso il Tribunale di Perugia;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, le note del 6 settembre e del 3 novembre 2005 con le quali questaAutorit, rispettivamente, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) ed ha prorogato il termine per ladecisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice;

VISTE le note datate 27 settembre e 18novembre 2005 con le quali la resistente ha risposto alle richiestedell'interessata, illustrando le regole di comportamento previste dalla societper i propri dipendenti, con particolare riguardo all'eventuale divulgazione aterzi di dati, e dichiarando che "sulla base delle regole organizzativesopra menzionate e con gli elementi attualmente a () disposizione, non risultache dipendenti della Banca nazionale del lavoro abbiano comunicato a terzi nonlegittimati" le informazionirelative all'interessata; constatato che la banca ha altres affermato che taliinformazioni potrebbero essere state portate a conoscenza di terzi per altrevie (formulando al riguardo alcune ipotesi connesse alle ordinarie modalit dicircolazione degli assegni);

VISTA la memoria inviata via fax il 17ottobre 2005, con la quale la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprierichieste, rilevando che a suo avviso l'onere di fornire informazionidettagliate circa la ritenuta divulgazione dei dati personali che la riguardanospetterebbe all'istituto di credito;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di conoscere le modalit del trattamento, avendo la resistentefornito un sufficiente riscontro al riguardo; rilevato che allo stato degliatti disponibili non risulta comprovata l'asserita comunicazione illecita didati che sarebbe stata effettuata dalla Banca nazionale del lavoro, risultandoperaltro, per espressa dichiarazione di parte ricorrente, che nel procedimentogiudiziario in questione non stato "prodotto alcun documentoproveniente direttamente da Bnl";

RILEVATO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta volta a conoscere i soggetti che siano stati"fonte" dell'acquisizione dei dati da parte di terzi, non essendotale richiesta prevista tra i diritti esercitabili ex artt. 7 e 8 del Codice;

RITENUTO altres di dover dichiarareinammissibile la richiesta della ricorrente volta ad ottenere il risarcimentodei danni, che pu essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solodinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;

CONSIDERATO che sussistono giusti motiviper compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di conoscere le modalit di trattamento deidati;

b) dichiara inammissibile le restantirichieste;

c) dichiara compensate le spese fra leparti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli