Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 luglio 2005, presentato da Marco Santangelo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 4 ottobre 2005, conla quale il titolare del trattamento ha dichiarato che a seguito della revocadel consenso, avrebbe cancellato le informazioni creditizie di tipo"positivo" detenute in relazione all'interessato "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso";

VISTO che, nella medesima nota del 4ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito finalizzato (regolarizzato nel marzo 2004), estinto con"segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati dameno di 24 mesi", trattandosidi informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005,n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento diinteressi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 11 luglio 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

VISTO che, sempre nella medesima nota, laresistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati relativi adun'ipoteca volontaria iscritta a carico del ricorrente, censita "nellabanca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ci in quanto tali dati, ad avviso dellaresistente, potrebbero essere trattati anche senza il consensodell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice inquanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque";

VISTA la nota del 24 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" conservati nell'archivio gestito daCrif S.p.A. infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali diconservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buonacondotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie deidati relativi a ritardi superiori a due rate o mesi successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b), del medesimo codice di deontologia edi buona condotta);

VISTO il fax del 21 novembre 2005 con ilquale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni di tipo"positivo" interessate dalla revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro dell'11 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellare i dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del4 ottobre 2005), inducendo in tal modo l'interessato a proporrericorso a questa Autorit in ordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

CONSIDERATO che con la citata nota del 4ottobre 2005 la resistente ha altres sostenuto che, per effetto di quantodisposto dall'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in temadi riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o daipubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio,si ha riutilizzazione commerciale quando i dati stessi sono "ceduti ocomunque forniti a terzi (..)"e che, al contrario, i dati in questione sono attualmente trattati da CrifS.p.A. "senza renderli disponibili", quindi senza formare oggetto di alcuna comunicazione odiffusione a terzi;

CONSIDERATO che, quale misura necessariaa tutela dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, delCodice, va ritenuta congrua l'interruzione da parte della resistentedell'attivit di riutilizzazione commerciale dei citati dati relativiall'ipoteca volontaria in assenza dei presupposti di legge, attualmenteprevisti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione odiffusione; ci, nelle more dell'adozione del codice di deontologia e di buonacondotta di cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione dei datipersonali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative allariutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate aisensi del comma n. 371 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004; rilevato chela resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver gi interrottotale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogoa provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema diinformazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati, neitermini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 15 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli