| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7dicembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 luglio 2005, presentato da Salvatore Scerbo nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 4 ottobre2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, a seguitodella revoca del consenso, avrebbe cancellato le informazioni creditizie ditipo "positivo" detenute in relazione all'interessato, "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso VISTO che, nella medesima nota del 4ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito personale erogato da Banca Regionale europea S.p.A. indata 17 ottobre 2003 ed ancora in corso con "segnalazione diritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati ad agosto 2005 quindi dameno di 12 mesi"; rilevato chesi tratta di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti ( RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 11 luglio 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente; VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata il 21 novembre 2005con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni ditipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso, precisando,inoltre, che le informazioni relative al finanziamento concesso da BancaRegionale europea S.p.A. sono ora censite con l'indicazione di "segnalazionedi ritardi nei pagamenti non ancora regolarizzati () a fronte di successiviritardi nei pagamenti relativi al mese di ottobre RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro dell'11 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 4 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo; CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice; RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi non regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologiae di buona condotta); RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |