Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 30novembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 luglio 2005, presentato da Anna Urbani nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 4ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, aseguito della revoca del consenso, avrebbe cancellato le informazionicreditizie di tipo "positivo" detenute in relazione all'interessata,"decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso";

VISTO che, nella medesima nota del 4ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito personale (regolarizzato nel luglio 2005) e ad unprestito finalizzato (regolarizzato nel giugno 2005), entrambi estinti con"segnalazione di ritardi nei pagamenti () regolarizzati da meno di 12mesi", trattandosi diinformazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbelecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 12 luglio 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese alla ricorrente;

VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il fax del 21 novembre 2005 con ilquale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni di tipo"positivo" interessate dalla revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro dell11 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellare i dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 4 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessata a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi alla ricorrente e che va quindi dichiaratoal riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" , invece, infondata, non essendotrascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predettocodice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi non superiori adue rate o mesi successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, lett. a), delmedesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli