| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23novembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante regolarizzatoil 12 luglio 2005, presentato nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 20 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 16settembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha inviato un report VISTO che, nella medesima nota del 16settembre 2005, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario,cancellare gli altri dati dell'interessato relativi ad un prestito personaleerogato da Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. il 7 settembre 2000 ed estintoin data 29 gennaio 2004 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti(fino a 9 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi" RILEVATO che Crif S.p.A. ha chiesto,altres, al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle speseal ricorrente; VISTA la nota del 30 settembre 2005 conla quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata il 14 ottobre 2004con la quale Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. ha confermato che ilprestito personale erogato in data 7 settembre 2000 stato estintoanticipatamente il 29 gennaio 2004, ed ha inviato un rapporto relativo allostato dei pagamenti da cui si evince che i ritardi, successivamenteregolarizzati, sono stati pi di due; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente inveceinfondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2,lett. b), del citato codice di deontologia e buona condotta); RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 23 novembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |