| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9novembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA la nota del 14 marzo 2005 con laquale Arnaldo Guido Saracchi (in seguito al mancato accoglimento di unarichiesta di finanziamento rivolta a Cassa di risparmio di Parma e PiacenzaS.p.A. il 20 maggio 2004 e reiterata il 6 luglio 2004) ha formulato neiconfronti di tale societ e di Crif S.p.A. una richiesta di cancellazione deidati che lo riguardano; VISTO il ricorso regolarizzato il 1agosto 2005 con il quale l'interessato, nel reiterare l'istanza dicancellazione dei dati, ha rivolto nei confronti delle predette societ unarichiesta di accesso ai dati che lo riguardano; rilevato che il ricorrente hachiesto, altres, che le spese del procedimento siano poste a carico dellacontroparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota dell'8 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 5ottobre 2005 (nonch la precedente nota del 28 luglio 2005), con la quale CrifS.p.A. ha sostenuto che, in ragione della revoca del consenso (manifestatadall'interessato nel corso di un precedente procedimento attivato ai sensidegli artt. 145 ss. del Codice), aveva gi cancellato tutte le informazionicreditizie anche di tipo "positivo" (come peraltro gi comunicato almedesimo interessato con nota del 2 maggio 2005 nella quale era stato precisatoche nell'archivio di Crif S.p.A. non era pi censita alcuna posizione riferitaal ricorrente); rilevato che Crif S.p.A. ha chiesto, altres, al Garante dirigettare il ricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente; VISTO che, con nota anticipata via fax il30 settembre 2005, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ha confermatodi aver gi chiesto a Crif S.p.A. di cancellare i dati personalidell'interessato relativi alla citata richiesta di finanziamento, dandonecomunicazione all'interessato fin dal novembre 2004; RILEVATO che la domanda di cancellazionedei dati del ricorrente infondata, avendo le resistenti (gi prima dellaproposizione del ricorso) fornito adeguato riscontro alle richieste delricorrente; RILEVATO che la richiesta di accesso aidati che lo riguardano stata formulata dal ricorrente per la prima volta solocon il ricorso e non era contenuta nell'interpello preventivo ex art. 146 delCodice; ritenuto, quindi, che in ordine a tale richiesta il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare tra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alle richieste difinanziamento rivolte a Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.; b) dichiara inammissibile la richiesta diaccesso ai dati personali del ricorrente; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 9 novembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |