Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 9novembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il6 settembre 2005, presentato da XY, ZX e YK (rappresentati edifesi dall'avv. Giordana Grosso, presso il cui studio hanno eletto domicilio) neiconfronti di Societ editrice padana S.p.A., in qualit di editore delquotidiano "Il Gazzettino", con il quale i ricorrenti (previacomunicazione e conferma dell'esistenza o meno di ulteriori dati che liriguardano) hanno ribadito la richiesta, gi formulata con istanza ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice, volta ad ottenere la rettificazione o lacancellazione dei dati personali che li riguardano contenuti in un articolopubblicato il xw su "Il Gazzettino", ovvero il blocco del loro trattamento,ritenendo talune informazioni (relative ad una richiesta di risarcimento deldanno avanzata dai ricorrenti per un incidente sciistico occorso a YKdurante i campionati studenteschi del xs) non veritiere, "inutili, nonpertinenti"; rilevato che iricorrenti hanno chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento;

RILEVATO che i ricorrenti, nel sostenereche il trattamento dei dati in questione non avrebbe rispettato i limiti postidal Codice e dalle disposizioni deontologiche relative all'esercizio deldiritto di cronaca, hanno anche messo in luce che l'eventuale, ulteriorepubblicazione della notizia inciderebbe negativamente sulle azioni giudiziariein corso;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitatoil titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degliinteressati;

VISTA la nota inviata via fax il 18ottobre 2005 con la quale la resistente ha aderito all'invito del Garante,dichiarando che, pur ritenendo lecito il trattamento dei dati personalieffettuato in occasione della pubblicazione dell'articolo oggetto di contestazione,la societ editrice, al solo scopo di evitare il protrarsi del contenzioso trale parti, ha cancellato tutti "i dati personali riferiti ai ricorrentiin proprio possesso, ivi inclusi i dati registrati nella banca dati redazionale";

RITENUTO di dover dichiararel'inammissibilit della richiesta volta ad ottenere conferma e comunicazionedell'esistenza di ulteriori dati personali relativi agli interessati, attesoche la stessa stata proposta esclusivamente con il ricorso;

VISTA la nota dei ricorrenti inviata viafax il 20 ottobre 2005 con la quale gli stessi hanno preso atto"dell'adesione spontanea" alle altre richieste e, in particolare,dell'avvenuta cancellazione dei dati personali che li riguardano, ribadendo lasola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare (omesso ogniaccertamento circa l'integrale fondatezza delle richieste proposte) non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alle restanti richieste, in ragione del riscontro fornito dallaresistente;

RITENUTO che sussistano giusti motivi percompensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara inammissibile larichiesta volta ad ottenere la comunicazione e la conferma dell'esistenza diulteriori dati personali che riguardano gli interessati, nei termini di cui inmotivazione;

b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate le spese trale parti.

Roma, 9 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli