Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3novembre 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 luglio 2005, presentato da Patrizia D'Ottavi nei confronti diCrif S.p.A., con il quale laricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lariguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitatoil titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 4 ottobre2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provvedutoalla cancellazione, a seguito della revoca del consenso, di tutte leinformazioni creditizie di tipo "positivo" detenute in relazioneall'interessata ed ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvederesul ricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti;

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un prestitopersonale e ad un prestito finalizzato (concessi rispettivamente da UnicreditClarima Banca S.p.A. e da Citicorp Finanziaria S.p.A.), entrambi ancora incorso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti () non ancoraregolarizzati", nonch ad unprestito finalizzato e ad un prestito personale (erogati da Agos S.p.A. eSigla S.p.A.), parimenti ancora in corso ma con "segnalazione diritardi nei pagamenti () regolarizzati da meno di 12 mesi",trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005,in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento diinteressi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermanel corso del procedimento dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato;

RITENUTO di dover dichiarare pertanto nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi alla ricorrente , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi regolarizzati da meno di 12 mesi o non ancora regolarizzati(art. 6, commi 2 e 5, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulatedal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 3 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli