Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 27ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il14 luglio 2005, presentato da Paolo De Crescenzo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 20 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 20settembre 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, inragione della revoca del consenso, ha cancellato tutte le informazionicreditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessato;

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare gli altri datidell'interessato relativi ad un prestito finalizzato ancora in corso "consegnalazione di ritardi neipagamenti (fino a 4 rate)regolarizzati da meno di 24 mesi"e ad un prestito personale ancora in corso "con segnalazione di ritardinei pagamenti (fino a 8 rate) non ancora regolarizzati",trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato diaver gi inviato in data 22 giugno 2005 una nota di riscontro all'istanza exartt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante il rigetto del ricorso conaddebito delle spese al ricorrente;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); rilevato, inparticolare, che Crif S.p.A, con la citata nota di riscontro del 22 giugno2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -comedovuto ai sensi dell'art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio2005, in Gazzetta Ufficiale29 gennaio 2005, n. 23)– dichiarando che avrebbe eliminato leinformazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giornidalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modol'interessato a proporre ricorso a questa Autorit in ordine anche al predettoprofilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente inveceinfondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti gi regolarizzati e a ritardi nei finanziamenti nonsuccessivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, delpredetto codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli