Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 maggio 2005, presentato da Roberto Salis nei confronti di Diners Club ItaliaS.p.A. con il quale l'interessato (titolare di una carta di credito emessa datale societ) chiedeva la conferma dell'esistenza di dati personali che loriguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loroorigine, di conoscere la logica, le modalit e le finalit su cui si basa iltrattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ovedesignato, e i soggetti cui tali dati fossero stati comunicati (con specificoriferimento ai sistemi di informazioni creditizie e all'archivio informatizzatodegli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.a.i. - Centraled'allarme interbancaria); rilevato che il ricorrente ha chiesto altres diporre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 27 giugno 2005, conla quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, non avendo ricevutoalcun riscontro da parte della societ resistente;

VISTA la nota pervenuta a questa Autoritil 28 giugno 2005, con la quale la resistente ha confermato l'esistenza di datipersonali dell'interessato, comunicando la loro origine e tipologia e allegandocopia dell'informativa (allo stesso consegnata al momento della sottoscrizionedel modulo di richiesta della citata carta di credito) contenente l'indicazionedella logica, delle modalit e delle finalit del trattamento, nonchsegnalando la presenza di una posizione debitoria relativa al ricorrente emersa"da un'analisi del () data base clienti" della societ, che ha comportato la revocadella carta di credito e la segnalazione del nominativo del ricorrentenell'archivio C.a.i.;

VISTA la nota del 13 luglio 2005 con laquale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 27luglio 2005, con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto,ritenendolo tardivo e parzialmente insoddisfacente, ed ha ribadito la richiestarelativa alle spese del procedimento;

VISTE le note inviate via fax il 5 agosto2005 ed il 9 settembre 2005, con le quali Diners Club Italia s.r.l. ha ribaditoquanto dedotto nel precedente riscontro fornito, sostenendo "di avercorrettamente ottemperato a tutte le richieste" formulate dal ricorrente e fornendo ulterioriindicazioni in ordine ai trattamenti effettuati;

RITENUTO che il ricorso deve essereaccolto in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati dell'interessato, in quanto il titolare del trattamentosi limitato ad indicare la tipologia di tali dati senza darne comunicazioneanalitica come dovuto;

RITENUTO che il titolare del trattamentodovr pertanto corrispondere a tale istanza del ricorrente comunicando allostesso tutti i dati richiesti in forma intelligibile, nelle forme e nei modi dicui all'art. 10 del Codice ed entro il 30 novembre 2005, dandone confermaentro la stessa data anche a questa Autorit;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,in ordine alle restanti richieste, avendo la resistente fornito un sufficienteriscontro alle stesse nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi a carico della parte soccombente, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice; ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione in forma intelligibiledei dati che lo riguardano ed ordina alla societ resistente di corrispondere atale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Diners Club Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli