Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il7 luglio 2005, presentato da Carlo Marci nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consensoal trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione edi porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 16settembre 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato diconservare solamente i dati personali del ricorrente relativi ad unfinanziamento concesso da Unicredit Clarima Banca S.p.A.; rilevato che, nellamedesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i datirelativi a tale finanziamento, erogato in data 21 aprile 2000 ed estinto indata 2 maggio 2005 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a3 rate) successivamente regolarizzati" nel maggio del 2005, trattandosi di informazioni creditizie ditipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che la resistente, nella citatanota del 16 settembre 2005, ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, sostenendo di aver gi riscontrato le richieste dell'interessato connota del 1 giugno 2005;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 1 giugno 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"riferiti all'interessato -come dovuto ai sensi dell'art. 8 del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio2005, in Gazzetta Ufficiale 29gennaio 2005, n. 23)– dichiarando invece che avrebbe eliminato leinformazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giornidalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modol'interessato a proporre ricorso a questa Autorit in ordine al predettoprofilo;

CONSTATATO che nel report inviato il 15 settembre 2005 non compaiono pi idati di tipo "positivo" relativi all'interessato e che va quindidichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei restanti dati , invece, infondata, non essendo trascorsi ilimiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice dideontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi diinformazioni creditizie dei dati relativi a ritardi successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia edi buona condotta);

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
PIzzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli