| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il7 luglio 2005, presentato da Omar Bernardi nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 16settembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso, tutte le informazionicreditizie di tipo "positivo" detenute in relazione all'interessato; RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato diaver inviato in data 14 giugno 2005 una nota di riscontro all'istanza exartt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti; VISTO che, nella medesima nota, la resistenteha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un mutuo ipotecarioerogato in data 11 luglio 2002 da Finecobank S.p.A., ed ancora in corso con"segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) non ancoraregolarizzati", trattandosi diinformazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecitoanche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti( RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); rilevato cheCrif S.p.A., nella citata nota di riscontro del 14 giugno 2005, non avevadato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensidell'art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti ( RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, delmedesimo codice di deontologia e di buona condotta); RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |