| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il24 maggio 2005, presentato nei confronti di Crif S.p.A. da Santo Criser,rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martinopresso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale il ricorrente, avendorevocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto laloro cancellazione (nonch di attestare che tale operazione stata portata aconoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati) e di porre a caricodella resistente le spese sostenute per il procedimento; ci, con specificoriferimento ai finanziamenti accordati da Citifin S.p.A., dalla Banca dicredito cooperativo di Nettuno, dalla Banca di Roma S.p.A. e da BMW FinancialServices Italia S.p.A.; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 28giugno 2005, con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che, in ragione dellarevoca del consenso, ha cancellato le informazioni creditizie di tipo positivodetenute in relazione all'interessato (con riferimento ai predetti entifinanziatori) e che pertanto tali dati "non sono pi presenti nelsistema di informazioni creditizie"gestito dalla societ; VISTO che, nella medesima nota del 28giugno 2005, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellarei dati dell'interessato relativi ad un prestito finalizzato erogato il 1ottobre 2002 da BMW Financial Services Italia S.p.A. ed ancora in corso "senzaalcuna segnalazione di insolvenze".Ci in quanto, ad avviso della resistente, si tratterebbe di dati relativi allosvolgimento di attivit economiche dell'interessato, la cui conservazione sigiustifica sulla base di quanto previsto dal punto 2), lettera b), delprovvedimento sul bilanciamento degli interessi del 16 novembre 2004 ( VISTA la proroga del termine per ladecisione sul ricorso disposta da questa Autorit ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice in data 12 luglio 2005; VISTO il fax fatto pervenire da BMWFinancial Services Italia S.p.A. l'8 agosto 2005, a seguito di richiestaformulata dall'Ufficio, con il quale la predetta societ, nell'inviare copiadel consenso informato manifestato dall'interessato, ha precisato di non avereffettuato alcuna segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie in ordinea tale finanziamento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo" riferiti ai finanziamenti accordati dai predetti titolaridel trattamento; CONSIDERATO che la richiesta dicancellazione della posizione riferita al prestito finalizzato erogato da BMWFinancial Services Italia S.p.A non risulta, allo stato degli atti, fondata inragione della non contestata riconducibilit del finanziamento in questione adun'attivit economica; RITENUTO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza di coloro cui sono stati comunicati i dati personalidell'interessato, poich tale richiesta stata formulata solo con il ricorso enon era contenuta nella previa istanza ex art. 7 del Codice; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara inammissibile la richiesta diattestazione di avvenuta cancellazione dei dati personali del ricorrente; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; c) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati personali relativi al finanziamento concesso da BMWFinancial Services Italia S.p.A.; d) dichiara compensate le spese delprocedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |