| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunioneodierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretariogenerale; VISTA l'istanza inviata da XY il 18marzo 2005 a Iscea-Scuola di pubblica amministrazione s.a.s. di CoppolaOrtensia & C., con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione dialcuni messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale non sollecitati(relativi ad alcuni corsi e convegni organizzati dalla societ), chiedevaconferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, lefinalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamentoeventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; VISTO il ricorso regolarizzato il 23maggio 2005, con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. ClaudioPezzi, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro, ha ribadito leproprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 (con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30giugno 2003, n. 196-, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato) e la nota del 12 luglio 2005 (con laquale, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'Autorit ha dispostola proroga del termine per la decisione, provvedendo a rinnovare lanotificazione degli atti del procedimento a mezzo della Guardia difinanza–Gruppo privacy); VISTA la nota pervenuta a questa Autoritil 24 giugno 2005, con la quale il ricorrente ha comunicato di non aver ancoraricevuto riscontro alle richieste formulate ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice; VISTE le note inviate via fax il 25luglio e il 22 settembre 2005, con cui la societ resistente ha comunicato diaver cancellato i dati del resistente e di averli ricevuti "a suo tempo daun relatore impegnato nella () attivit di formazione per il settoreambientale"; RILEVATO che la societ resistente si limitata a fornire un riscontro generico circa l'origine dei dati, a precisaregli estremi identificativi del titolare del trattamento e a comunicare la lorocancellazione, peraltro non richiesta dal ricorrente; RILEVATO che va dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alle richieste, cui stato dato sufficiente riscontro, volte aconoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e l'originedei dati dell'interessato, nonch in ordine alle istanze volte ad avereconferma dell'esistenza dei dati del ricorrente e a conoscerli in modo intelligibile(istanza, quest'ultima, cui la resistente peraltro avrebbe dovuto dare unriscontro pi analitico prima di cancellare –come dichiarato conattestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensidell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"– i dati medesimi); RITENUTO di dover invece accogliere ilricorso in ordine alle altre istanze formulate dal ricorrente cui non statodato alcun riscontro (richiesta di conoscere finalit, modalit e logica deltrattamento, indicazione del responsabile del trattamento eventualmentedesignato ai sensi dell'art. 29 del Codice e dei soggetti a cui i dati sonostati eventualmente comunicati) e di dover ordinare alla stessa di comunicareal ricorrente medesimo, entro e non oltre il 15 novembre 2005, tutte leinformazioni richieste, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questaAutorit entro la stessa data; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) accoglie il ricorso in ordine allerichieste volte a conoscere le finalit, le modalit e la logica deltrattamento, nonch l'indicazione del responsabile del trattamento eventualmentedesignato ai sensi dell'art. 29 del Codice e dei soggetti o categorie disoggetti a cui i dati sono stati eventualmente comunicati, ordinando allaresistente di fornire riscontro a tali richieste nei termini di cui inmotivazione; b) dichiara non luogo a provvedere inordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a caricodi Iscea-Scuola di pubblica amministrazione s.a.s. di Coppola Ortensia &C., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 12 ottobre 2005
IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |