Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 6ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daVittorio Albertini

nei confronti di

Camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura di Vicenza–Ufficio del registro delle imprese;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver verificato cheil proprio nominativo compare tuttora nel registro delle imprese qualeliquidatore (dal 1996) di una societ dichiarata fallita nel maggio 1999 ecancellata dal registro delle imprese nel 2000 a seguito della chiusura delfallimento, ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codicenei confronti della camera di commercio resistente, con la quale ha chiesto lacancellazione del proprio nominativo.

Nel ricorso proposto ai sensidell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito la propria istanza eha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento.

All'invito ad aderire formulato da questaAutorit in data 1 luglio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, laresistente ha risposto con nota datata 15 luglio 2005 comunicando di avere girisposto all'interessato il 7 aprile 2005 rappresentando l'impossibilit didare seguito alla richiesta di cancellazione, dal momento che il registro delleimprese costituisce un pubblico registro "in cui le imprese sono tenutea depositare una serie di atti tipici stabiliti esclusivamente da norme dilegge" che prevedono "lacompleta registrazione cronologica () degli atti e fatti ()" riferiti alla posizione di ogni singolaimpresa. Nel riscontro, la camera di commercio ha altres sostenuto che nessunanorma prevederebbe la cancellazione o la trasformazione in forma anonima deidati inseriti in tale registro.

Con nota del 28 luglio 2005, ilricorrente ha comunicato di non aver mai ricevuto riscontro alla propriaistanza ex artt. 7 e 8 del Codice e ha ribadito la richiesta relativa allespese.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta rivoltaad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cancellaredal registro delle imprese un dato personale relativo alla qualifica diliquidatore di una societ.

La richiesta di cancellazione dei datidel ricorrente da tale registro non risulta fondata.

Il trattamento di dati personalidell'interessato posto in essere dalla camera di commercio resistente consentito per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabilitidalla legge e dai regolamenti (art. 18 del Codice). Nel caso di specie,non sono stati comprovati elementi che facciano ritenere illecito o noncorretto il trattamento in relazione alla specifica disciplina allo statovigente in materia e, in particolare, alle disposizioni del codice civile cheregolano le modalit di tenuta del registro delle imprese (artt. 2188 s.c.c.).

Sussistono giusti motivi per disporre lacompensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso nei termini di cui inmotivazione;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 6 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli