| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 6ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunioneodierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 23maggio 2005 da XY proposto nei confronti di Libra editrice s.c. a r.l., inqualitˆ di editore del "Corriere di Caserta", con il quale il ricorrente,a seguito della pubblicazione di un articolo (del giorno ZX) relativo aduna richiesta di rinvio a giudizio e alla contestuale pubblicazione di una suafoto, ha ribadito la richiesta, giˆ formulata con istanza rivolta al predettotitolare, volta a conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, con espressoriferimento alla citata fotografia; con il ricorso il ricorrente ha chiestoaltres“ al Garante di attivarsi per conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento, nonchŽ le modalitˆ e le finalitˆ del medesimotrattamento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 27 maggio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato e la successiva comunicazionedel 4 luglio 2005, con la quale l'Ufficio ha disposto la proroga del termineper la decisione; RILEVATO che il titolare del trattamentonon ha fornito alcun riscontro nel corso del procedimento; RITENUTO di dover accogliere il ricorsoed ordinare al titolare del trattamento di fornire riscontro nei modi di cuiagli artt. 7, 8, 10 e 138 del Codice, all'istanza formulata dall'interessatocirca l'origine dei dati trattati, entro e non oltre il 7 novembre 2005, dandoconferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autoritˆ; RITENUTO di dover dichiarareinammissibile il ricorso in ordine alle restanti richieste, poichŽ le stessesono state formulate dal ricorrente solo in sede di ricorso, anzichŽ conl'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice; VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di conoscere l'origine dei dati trattati e ordina al titolare deltrattamento di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara inammissibile il ricorso inordine alle restanti richieste. Roma, 6 ottobre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |