| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 28settembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato daDaniele Maffei nei confronti di Comprensorio di Colleromano,amministrazione dei beni comuni, rappresentato e difeso dall'avv. MauroPietrangeli Bernabei presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO L'interessato, comproprietario di unaabitazione ubicata nel comprensorio di Colleromano, afferma di non averricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata in data 15 settembre 2004,ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, unitamente ad alcunerichieste non previste dal citato art. 7, aveva chiesto all'amministrazione delpredetto comprensorio di accedere ai dati personali che lo riguardano, di conoscerela loro origine, le finalit e le modalit del trattamento, nonch gli estremiidentificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmentedesignato. Nel ricorso presentato a questa Autoritai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito talirichieste chiedendo, altres, di porre a carico della controparte le spese delprocedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 27 maggio 2005, ilcomprensorio di Colleromano, con fax inviato il 21 giugno 2005, ha rispostosostenendo tra l'altro: 0. che l'istanza a suo tempoproposta dal ricorrente farebbe esclusivo riferimento all'acquisizione di datidi terzi e non potrebbe quindi costituire valido presupposto per la presentazionedel ricorso in esame; 0. di detenere soltanto "unelenco nominativo dei proprietari dei lotti, con la sola indicazione del nome edel cognome ()" e, solo per alcuni lotti, gli estremi degli atti diacquisto; 0. di trattare i predetti datiesclusivamente per finalit "di convocazione in assemblea e riscossione dicontributi", non effettuando "trattamento di dati di alcungenere" e "svolgendo unicamente l'amministrazione di beni comuni()"; 0. di non aver designato alcunresponsabile del trattamento. Con nota inviata via fax il 22 giugno2005, il ricorrente ha contestato il citato riscontro sostenendo che l'attivitsvolta dall'amministrazione del comprensorio configurerebbe un'estesa attivitdi raccolta di dati volta, in particolare, all'"individuazione dei nucleifamiliari residenti a Colleromano () con l'obiettivo di rimodulare per nucleifamiliari le spese condominiali (), effettuando accertamenti tramite leportinerie e gli atti in possesso dell'amministrazione ()", senza unpreventivo consenso degli interessati. Nell'audizione svoltasi il 24 giugno2005, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, ritenendo illecito iltrattamento dei dati effettuato dal comprensorio resistente. Con nota inviata via fax il 4 luglio2005, e con successiva memoria del 28 luglio 2005, il titolare del trattamentoha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo di trattare i dati "solo pergarantire il corretto funzionamento dell'organo assembleare e la ripartizionedelle spese ()" . Successivamente alla proroga del termine per ladecisione sul ricorso disposta dall'Ufficio ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, il ricorrente, con nota anticipata via fax il 18 luglio 2005 esuccessiva comunicazione del 2 agosto 2005, ha fornito ulteriori elementi asostegno dell'asserita raccolta sistematica d'informazioni da parte delcomprensorio che sarebbe realizzata, tra l'altro, tramite la "schedaturadel personale a servizio presso i condomini (); dei lavori, delle imprese edelle forniture () e delle frequentazioni private dei condomini ()". Il ricorrente ha, altres, ribadito diaver richiesto, con la citata nota del 15 settembre 2004, l'accesso ai datipersonali che lo riguardano, oltre ad altre informazioni previste dall'art. 7del Codice (punti g, h, i, e j della nota medesima). CI PREMESSO ILGARANTE OSSERVA Il ricorso ammissibile. La contestata istanza del 15 settembre2004 costituiva un valido presupposto per proporre ricorso al Garante. In taleistanza (dove comparivano anche richieste improponibili ai sensidell'art. 7 del Codice, volte ad accedere a dati di terzi) erano contenuterichieste (in particolare, quelle elencate aipunti g, h, i, e j gi riassunte in premessa) riferitead informazioni personali detenute dal comprensorio in relazione al ricorrente. Con riferimento alla richiesta diaccedere ai dati personali detenuti dal comprensorio in riferimentoall'interessato il ricorso va quindi accolto, nei termini di seguito precisati. Il comprensorio titolare del trattamentoha fornito solo una serie di informazioni (riferite specialmente agli elementiidentificativi del lotto di propriet dell'interessato), precisandonel'origine, nonch le finalit e le modalit del trattamento. Il resistente nonha invece fornito adeguata risposta alla richiesta di conoscere in forma intelligibile(non solo mediante indicazione della loro tipologia) ogni altro datopersonale detenuto a qualsiasi titolo dal comprensorio, anche se non conservatoin archivi strutturati (ad es., le informazioni relative al ricorrentecontenute nelle cosiddette "schedature" cui l'interessato ha fattoriferimento e che risultano confermate dalla resistente nella nota datata 27luglio 2005). Tali dati dovranno essere messi a disposizione dell'interessatoprecisando la loro origine, le finalit e le modalit del trattamento, con lemodalit previste dall'art. 10 del Codice ed entro il 10 novembre 2005, dandoconferma di tale adempimento a questa Autorit entro la medesima data. Va, invece, dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codicelimitatamente a quanto gi comunicato al ricorrente (anche in relazione allarichiesta di conoscerne origine, modalit e finalit del trattamento). Deve essere parimenti dichiarato nonluogo a provvedere in ordine alla richiesta di ottenere l'indicazione degliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento(quest'ultimo non designato), avendo il titolare fornito in proposito unsufficiente riscontro nel corso del procedimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presenteprocedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nellamisura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione delricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto a carico del comprensorio diColleromano nella misura di euro 200, previa compensazione per giusti motividella restante parte. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta dell'interessato di accedere in forma intelligibile a tutti idati personali che lo riguardano detenuti dal comprensorio resistente e nonancora messi a disposizione, nonch di conoscere la loro origine, le modalit ele finalit del trattamento, ordinando al medesimo resistente di aderire a talerichiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontaredelle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previacompensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 200 euro,a carico del comprensorio di Colleromano, il quale dovr liquidarlodirettamente a favore del ricorrente. Roma, 28 settembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |