Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28settembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daRoberto Tagliarino

nei confronti di

Nuova Tin.it s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non averricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice con la quale, a seguito della ricezione di una fattura commercialerelativa ai servizi offerti da Nuova Tin.it s.r.l. (per i quali aveva gipresentato una disdetta), aveva chiesto a tale societ (gi Telecom ItaliaMedia S.p.A.) di avere conferma dell'esistenza di dati personali che loriguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine (nonch le finalit, lemodalit e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare edegli eventuali responsabili, e le coordinate identificative dei soggetti aiquali i dati potevano essere comunicati). Con la medesima istanza il ricorrenteaveva anche chiesto la cancellazione dei dati e l'attestazione che taleoperazione era stata portata a conoscenza dei soggetti ai quali i predetti datierano stati comunicati.

Con il ricorso proposto ai sensidell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie richiestechiedendo, altres, di porre a carico della controparte le spese delprocedimento.

All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice, Nuova Tin.it s.r.l., con fax pervenuto il 20luglio 2005, ha risposto sostenendo che l'invio della fattura commerciale avvenuto a seguito del rinnovo automatico dell'abbonamento di cui eraintestatario il signor Tagliarino, a causa di un errore dei sistemiinformativi. Con la medesima nota, la societ resistente ha altres dichiaratodi aver cancellato i dati del ricorrente.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento didati personali detenuti da una societ che fornisce servizi ditelecomunicazione.

In merito alle richieste volte ad avereconferma dell'esistenza di dati personali del ricorrente, a conoscernel'origine, ad ottenere la cancellazione, nonch l'indicazione degli estremiidentificativi del titolare del trattamento, la Nuova Tin.it s.r.l. ha fornitoun riscontro che attesta la cancellazione dei dati solo in senso generale, mache pu essere comunque ritenuto idoneo, considerata anche l'eventualit chealcuni dati non debbano essere conservati per obblighi di legge. Con riguardo atali richieste pu essere, quindi, dichiarato non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Parimenti, va dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di ottenere lacomunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano. Ci,limitatamente alle informazioni gi comunicate nel corso del procedimento. Inordine alla richiesta di accesso il ricorso va infatti accolto parzialmente conriguardo alle altre informazioni non ancora comunicate riferite, inparticolare, al rapporto contrattuale intercorso.

In proposito, e con riferimentoall'esistenza di dati riferiti all'interessato soggetti ad eventuali obblighinormativi di conservazione (quali, ad esempio, le informazioni relative allafatturazione delle prestazioni rese all'interessato, nonch alle successivevicende che hanno portato all'interruzione del rapporto e all'accredito alricorrente di somme gi versate), il titolare del trattamento dovr fornireriscontro alla richiesta del ricorrente comunicando allo stesso, entro il 10novembre 2005, i dati relativi al medesimo ricorrente conservati a qualsiasititolo negli archivi aziendali (ovvero precisando, in modo inequivocabile, diaver gi cancellato ogni altro dato personale riferito al ricorrente stesso e aquesti non comunicato, fornendo in quest'ultimo caso l'attestazionedell'avvenuta comunicazione ai soggetti cui i dati in questione erano statiprecedentemente comunicati).

Il titolare del trattamento dovr altresfornire idonee notizie, sempre entro il termine predetto, in ordine allemodalit, alle finalit, alla logica del trattamento, ai soggetti o categoriedi soggetti cui i dati sono stati eventualmente comunicati, nonch in relazioneall'eventuale designazione di responsabili del trattamento designati ai sensidell'art. 29 del Codice, non avendo il titolare fornito indicazione alcuna inordine a tali richieste.

Entro la medesima data del 10 novembre2005 dovr essere data conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento aquanto disposto con la presente decisione.

L'ammontare delle spese sostenute nelpresente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, delCodice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione epresentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto a carico diNuova Tin.it s.r.l. nella misura di euro 300, previa compensazione per giustimotivi della restante parte.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta dell'interessato di conoscere i dati che lo riguardano detenuti daltitolare del trattamento, ed allo stesso non ancora comunicati, e ordina allaresistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie altres il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere le modalit, le finalit, la logica del trattamento,nonch i soggetti o categorie di soggetti a cui sono stati eventualmentecomunicati i dati e gli estremi identificativi dei responsabili del trattamentoeventualmente designati, ordinando alla resistente di corrispondere a talirichieste nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria dieuro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e deidiritti del presente procedimento che pone, in misura pari a 300 euro, previacompensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Nuova Tin.it.s.r.l., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 settembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli