Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal dr. Marco Orlandi nei confronti del dr. Alessandro Zandarin;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

Relatore il Prof. Ugo de Siervo;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta che, in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo per il pagamento di una sua parcella professionale nei confronti della Cerantola Technical Chair Components di Cerantola Domenico & C., il legale di tale società ha prodotto un'audiocassetta contenente la registrazione di una conversazione telefonica intercorsa in proposito tra lo stesso ricorrente e il Dr. Zandarin, commercialista di fiducia della società. In particolare, il ricorrente anche egli commercialista, ha fatto presente che nell'ambito dell'incarico ricevuto dal Presidente del Tribunale di Treviso per la redazione della perizia giurata di stima del patrimonio aziendale della suddetta società (ai fini della sua trasformazione da s.n.c. a s.r.l.) avrebbe intrattenuto rapporti, anche in relazione alla determinazione del compenso, con il Dr. Zandarin incaricato della società sopra menzionata di fornire la collaborazione necessaria per la redazione della perizia. Poiché l'audiocassetta prodotta in giudizio riguarderebbe una conversazione telefonica registrata senza il consenso e ad insaputa del ricorrente, quest'ultimo ha chiesto al resistente di consegnargli "a mezzo piego raccomandato tale audiocassetta in originale depositata in Pretura con istanza e provvedimento degli organi competenti nelle forme di legge che certifichi l'avvenuta restituzione", con richiesta di blocco dei dati in essa contenuti e di opposizione ad un loro utilizzo. In risposta a tali richieste il Dr. Zandarin ha comunicato al ricorrente "che l'audiocassetta richiesta è a disposizione delle parti in causa presso il Tribunale (sezione) di Castelfranco Veneto, dove potrà agevolmente chiedere ed ottenerne copia".

Ritenendo questa risposta insoddisfacente, il ricorrente si è rivolto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo il blocco e la restituzione dei dati che sarebbero registrati illecitamente nella citata audiocassetta nonché la cessazione immediata del loro trattamento.

2. A seguito dell'invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il resistente ha precisato che:

sarebbe stato incaricato dalla società Cerantola s.r.l. di curare i rapporti tra quest'ultimo e il ricorrente in relazione alla perizia in esame, avendo ricevuto anche mandato di concordare il relativo compenso;

la società per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti avrebbe prodotto in giudizio l'audiocassetta della conversazione effettuata dal Dr. Zandarin, nella veste di mandatario della stessa società, cui il ricorrente avrebbe ammesso di aver concordato un certo compenso per l'attività svolta;

la comunicazione dei dati del ricorrente non sarebbe stata quindi effettuata in violazione della legge n. 675/1996 in quanto necessaria per la difesa di un diritto in sede giudiziaria (v. art. 12 comma 1, lett. h), e 20, comma 1 lett. g)).

In ogni caso, il resistente sarebbe impossibilitato a consegnare l'audiocassetta al ricorrente in quanto quest'ultima è stata prodotta in giudizio e non è più nella sua disponibilità.

3. Con successiva memoria, il ricorrente ha evidenziato che:

a prescindere dal profilo della valenza probatoria della produzione in giudizio dell'audiocassetta (che sarà valutato dall'autorità giudiziaria), la questione sollevata concernerebbe la liceità o meno della registrazione di una conversazione privata tra due professionisti, senza il consenso e la preventiva informazione da parte di uno dei due interlocutori, nonché della cessione ai propri clienti o a terzi della registrazione e della divulgazione del suo contenuto;

la registrazione della conversazione telefonica sarebbe stata effettuata da persona diversa da quella che avrebbe dovuto produrla in giudizio, essendo il sig. Zandarin solo un testimone e non una parte nel giudizio, che comunque "non era ancora pendente" al momento della raccolta dei dati;

la raccolta dei dati sarebbe quindi effettuata per finalità diverse da quelle consentite dalla legge e la loro cessione a terzi sarebbe avvenuta per scopi imprecisati;

la condotta del dr. Zandarin violerebbe inoltre il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 13 maggio 1998, "che sancisce l'obbligo per l'utente di informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti. E' chiaro che nell'esprimersi in tali termini la norma intende riferirsi anche ad un ascolto differito e non contemporaneo alla conversazione".

4. Con propria memoria il Dr. Zandarin ha, dal suo canto, ribadito la propria posizione, sottolineando, in particolare, che:

l'art. 2712 del codice civile attribuirebbe rilevanza come mezzo di prova alle registrazioni fonografiche;

solo formalmente egli può essere considerato come soggetto estraneo al giudizio civile, in quanto pur svolgendo la professione di commercialista, nel caso in esame avrebbe agito come mandatario della società parte in causa;

"al momento della registrazione, era già pendente, sia pure stragiudizialmente, una controversia tra la Cerantola s.r.l. ed il dott. Zandarin, da una parte, ed il dott. Orlandi dall'altra.", e la registrazione sarebbe stata effettuata per precostituire una prova da utilizzare in giudizio, senza alcuna intenzione di utilizzare o di divulgare il contenuto per altri scopi.

Nell'audizione delle parti tenutasi presso l'ufficio del Garante in presenza del solo ricorrente, quest'ultimo ha insistito nelle proprie richieste, facendo inoltre presente che la conversazione registrata dal dott. Zandarin potrebbe contenere dati eccedenti e non pertinenti alla finalità per la quale sarebbero stati raccolti, anche di terzi o di natura sensibile.

CIO' PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

5. Il Garante ritiene che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, di ottenere la comunicazione e il blocco dei dati contenuti nell'audiocassetta relativa alla registrazione della conversazione telefonica con il resistente, nonché di opporsi al loro trattamento. Ciò in quanto il dott. Zandarin ha confermato al ricorrente di non essere più in possesso di tali dati, avendo già prodotto in giudizio l'audiocassetta in cui essi sono contenuti e pertanto, di non poter svolgere più alcuna operazione di trattamento degli stessi dati.

Sotto questo profilo, nel prendere atto della generica dichiarazione del resistente al fine dell'estinzione del presente procedimento, occorre invitarlo a fornire una precisa conferma al ricorrente sulla detenzione dei dati in esame, con particolare riferimento all'esistenza di eventuali altre copie della audiocassetta già depositata in originale presso il Tribunale di Treviso.

Riguardo alla questione della liceità della registrazione della conversazione telefonica è necessario valutare se adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 31 della legge sulla segnalazione del ricorrente in ordine alla presunta violazione di altre norme poste a tutela del diritto alla riservatezza, diverse dall'art. 13. In particolare, occorre chiedersi se in base ai principi di correttezza affermati dalla legge n. 675, in questi casi vi sia comunque un obbligo di informare l'interessato (v. art. 10).

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

dispone che il Dott. Zandarin fornisca un più preciso riscontro per iscritto al ricorrente, entro il …. sull'esistenza dei dati richiesti, confermando di non detenere altre copie della audiocassetta contenente la registrazione della conversazione telefonica in esame, già depositata in giudizio, ed inviando contestualmente copia di tale comunicazione a questa Autorità;

eventuale segnalazione ai sensi dell'art. 31 della legge n. 675.

Roma, lì 12 luglio 2000

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE