Garante per la protezione
    dei dati personali


Decisione su ricorso presentato ai sensi dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 adottata nella riunione del 4 dicembre1997
tra:
Ricorrente: Gino Mazzonetto, assistito dall'Avv.Alberto Cartia presso lo stesso elettivamente domiciliato in Padova
e
Titolare: Società TeleVenezia s.r.l.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA:

il ricorrente lamenta la circostanza che in data24 aprile 1997 l'emittente televisiva "SocietàTeleVenezia S.r.l." ha diffuso la notizia relativa adun'indagine giudiziaria che la Procura della Repubblica di Veneziaavrebbe avviato a carico del ricorrente medesimo e di altri soggetti,per reati di usura. A giudizio del ricorrente, la notizia risulterebbeerronea e pregiudizievole, anche perché diffusa in violazionedegli articoli 20 e 25 della legge n. 675/1996 anche in relazioneal segreto investigativo;

il ricorrente chiede che il Garante, previo accertamentodelle violazioni dedotte, applichi le sanzioni previste dallalegge n. 675/1996 e condanni la Società TeleVenezia S.r.l.al risarcimento del danno.

Così individuato l'oggetto del ricorso, lostesso va dichiarato inammissibile.

La diffusione della notizia è avvenuta il24 aprile 1997 e cioè, contrariamente a quanto sostenutodal ricorrente, prima della data di entrata in vigore della leggen. 675/1996, la quale, in virtù del relativo art. 45, èin applicazione dall'8 maggio 1997. La legge n. 675 è entratain vigore il 9 gennaio 1997 per la sola parte che riguarda lanomina del Garante e i trattamenti effettuati ai sensi della Convenzionedi applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il ricorrente ha fatto riferimento ad analoghe diffusionidi notizie che sarebbero intervenute nei giorni successivi al24 aprile 1997 ad opera di altre emittenti radiotelevisive, manon ha fornito alcuna puntuale indicazione che permetta di farrisalire i fatti ad epoca successiva al 7 maggio 1997.

Il ricorso non può essere pertanto esaminato,in quanto le principali norme a cui esso fa riferimento (artt.20 e 25 legge n. 675/1996) non erano in vigore all'epoca dei fattidedotti.

Alla data del 24 aprile 1997, non erano parimentiin applicazione la disposizioni (art. 9, comma 1, lett. a) leggen. 675) che ha permesso a questa Autorità di poter accertare,con la segnalazione del 2 luglio 1997 citata dal ricorrente, chela diffusione attraverso i mezzi di informazione della notiziadi un invito a comparire in violazione dell'art. 329, comma 1,del codice di procedura penale, costituisce violazione delle normea tutela della riservatezza e in particolare del citato art. 9della legge n.675.

L'accertata inammissibilità del ricorso nonpregiudica il diritto del ricorrente di esercitare il dirittodi accesso presso i soggetti che detengono informazioni che loriguardano, anche quando tali informazioni siano riportate susupporti audiovisivi (art. 13 legge n. 675/1996), nonchéil diritto di chiedere la rettifica dei dati erronei e di faraccertare dal giudice ordinario l'eventuale falsità dellenotizie diffuse.

Tutto ciò premesso, il Garante dichiara inammissibileil ricorso.

IL PRESIDENTE