Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la pubblicazione di dati trattati da intercettazioni telefoniche deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto il ricorso depositato il 30 settembre 1997 da Alessandra NECCI, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente, elettivamentedomiciliata presso il relativo studio in Roma, via Riboty n. 26,
nei confronti della
R.C.S. Editori S.p.a. di Milano;
Visti gli atti d'ufficio;
OSSERVA:
a) l'interessata lamenta la circostanza che alcuni organi di stampahanno pubblicato una serie di articoli e di notizie riguardantil'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il proprio genitore LorenzoNecci;
b) l'interessata ha riferito di aver preso parte ad alcune conversazionitelefoniche con Pierfrancesco Pacini Battaglia, imputato nell'inchiesta,e che la relativa trascrizione è stata pubblicata anchecon riferimento alle parti della conversazione che assumerebberoun rilievo strettamente privato;
c) il 31 luglio 1997, l'interessata ha esercitato il diritto diaccesso nei confronti della R.C.S. Editori S.p.a. di Milano, chiedendodi conoscere i dati che la riguardano e che hanno ispirato articolisu varie testate, in particolare sul "Corriere della Sera".La Necci ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati, manifestandoanche l'opposizione al loro ulteriore trattamento. A tutte questerichieste, la R.C.S. Editori S.p.a. non avrebbe fornito alcunriscontro;
d) il 1 agosto 1997, l'interessata ha depositato presso questaAutorità un atto che, per forma e contenuto, deve esserequalificato come reclamo (art. 31 l. n. 675/1996), anzichécome ricorso (art. 29);
e) il 30 settembre 1997, l'interessata ha presentato un ulterioreatto che riassume le doglianze nei confronti di vari articolidi stampa e si sofferma, in particolare, su un articolo pubblicatodal "Corriere della Sera" il 7 agosto 1997, dal titolo:"FS, fuori i megastipendi". Tale articolo riguarda lagestione delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e la pubblicitàdell'ammontare delle retribuzioni dei relativi dirigenti. L'articoloriporta anche, in chiave critica, alcuni brani di una trascrizionedelle predette conversazioni telefoniche, nella quale il dialogocon Pierfrancesco Pacini Battaglia si incentra sul conferimentoalla Necci di un incarico di lavoro;
f) l'interessata lamenta il comportamento della R.C.S. EditoriS.p.a., la quale continuerebbe a trattare i dati in violazionedei principi della legge n. 675 relativi alla qualità deidati e al diritto di accesso (artt. 9 e 13), provocando ripercussionisulla propria vita di relazione;
g) in conclusione, la Necci chiede al Garante di ordinare la cancellazioneo il blocco dei dati che la riguardano in possesso della R.C.S.Editori S.p.a., e si oppone, in ogni caso, al loro trattamento,stante la ricorrenza di motivi legittimi.
CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA ULTERIORMENTE:
a) in mancanza del regolamento che deve individuare le regoledel contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi,risulterebbe arbitrario che il Garante le dettasse autonomamente.Se ciò avvenisse, la delicata tematica del diritto di difesae del contraddittorio (che la legge n. 675 ha riservato alle normeche dovranno sviluppare le garanzie ora previste in termini generali:artt. 29 e 33), verrebbe affrontata sul piano della mera prassi;
b) in conformità all'orientamento sinora seguito, il Garanteritiene doveroso esaminare comunque le doglianze formulate negliatti qualificati dalla Necci quali "ricorsi" (art. 291. n. 675). Nell'attuale fase transitoria che prelude all'ormaiprossima adozione del regolamento, appare opportuno valorizzarel'aspetto sostanziale di tali atti, e qualificarli come "reclami"(art. 31 l.n. 675). I reclami, infatti, possono essere esaminatianche senza contraddittorio e al di fuori dell'articolata proceduraprevista dalla legge (art. 31 1. n. 675). Resta peraltro fermala possibilità di dichiarare l'inammissibilità ola manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase,in quanto tali ipotesi non richiedono l'instaurazione del contraddittorio;
c) è appena il caso di precisare che tale qualificazione,che rientra certamente nei poteri decisori del Garante, non comportauna diminuzione del grado di tutela. A parte il fatto che l'interessatapuò rivolgersi al giudice ordinario, le misure di cancellazionee di blocco richieste al Garante possono essere adottate o segnalateanche al di fuori della procedura relativa ai ricorsi (v., ades., l'art. 31, comma 1, lett. l) 1. n. 675). L'esame dell'odiernoreclamo permette anzi di estendere la portata della presente segnalazioneai dati personali riportati negli articoli pubblicati da altrieditori prima dell'entrata in vigore della legge n. 675, se tuttoratrattati;
d) una volta qualificato l'atto della Necci come reclamo, èirrilevante prendere in considerazione le controversie instauratedinanzi ai tribunali di Roma e Milano, poiché queste, aparte il fatto che coinvolgono soggetti diversi dalla R.C.S. EditoriS.p.a., non sono in rapporto di alternatività rispettoai reclami (v. invece, per i ricorsi, l'art. 29, comma 2, l. n.675).
TUTTO CIÒ CONSIDERATO
1) per quanto attiene al merito, il Garante osserva che il reclamoè, in parte, fondato. Il diritto di accesso è riconosciutoanche nei confronti dei giornalisti e degli editori, i quali devonoconfermare senza ritardo se detengono o meno dati personali cheriguardano l'interessato, e devono comunicarli all'interessatoin una forma intellegibile, dando riscontro anche alle richiestedi blocco e di cancellazione dei dati presentate dagli interessati(art. 13 l. n. 675);
2) resta fermo il dovere dei giornalisti e degli editori di rispettareil segreto professionale sulla fonte delle notizie, qualora ciòsia richiesto dal relativo carattere fiduciario (art. 2, terzocomma, 1. n. 69/1963).
3) considerato l'ampio periodo trascorso dal 31 luglio 1997, datadi formulazione della richiesta di accesso e delle connesse richieste,la Necci ha diritto a che la R.C.S. Editori S.p.a. fornisca unriscontro immediato, ove ciò non sia già avvenuto.Un discorso a parte merita la richiesta della Necci di conoscerel'origine dei dati (art. 13 1. n. 675), in quanto la fonte dellanotizia giornalistica potrebbe essere protetta dal segreto professionaleai sensi della legge n. 69/1993;
4) il Garante rileva che occorre mantenere distinta la tematicadel diritto di cronaca dalle problematiche concernenti i procedimentipenali da cui derivano le trascrizioni pubblicate o riassuntenel citato articolo del 7 agosto 1997 e degli altri articoli pubblicatiin precedenza;
5) in altre parole la presente segnalazione non spiega effettinei confronti dell'autorità giudiziaria e delle parti delprocedimento penale, in particolare per quanto riguarda la valutazionedella pertinenza a fini probatori del materiale relativo alleintercettazioni. La presente segnalazione lascia inoltre impregiudicatoil diritto della Necci di attivare nel procedimento penale ilmeccanismo previsto dall'art. 269, comma 2, c.p.p., chiedendo,a tutela della propria riservatezza, la distruzione del materialeinutile a fini probatori;
6) per quanto riguarda le frasi pronunciate nelle intercettazioni,che sono state riportate con ampio risalto in vari articoli, èda osservare che il giornalista può certamente riferiresulla stampa notizie e circostanze di natura privata anche senzail consenso dell'interessato, qualora esse siano connaturate afatti di interesse pubblico che possono emergere anche nell'ambitodella cronaca giudiziaria. Il giornalista, però, deve rispettareanch'esso alcuni limiti posti a tutela della riservatezza, dell'identitàpersonale e della dignità della persona umana;
7) in primo luogo, l'eventuale segreto professionale sulla fontedella notizia non fa venir meno il dovere del giornalista di acquisirelecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni(art. 9, comma 1, lett. a) l. n. 675), e di utilizzarli tenendoconto del principio della pertinenza rispetto alle finalitàperseguite (art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 675);
8) in secondo luogo, anche quando l'interessato non abbia chiestood ottenuto nel processo penale la distruzione delle trascrizioni(art. 269, comma 2, c.p.p.), la loro diffusione deve tener contopur sempre dei limiti che il diritto di cronaca pone a tuteladella riservatezza. Anche in presenza di un fatto di interessepubblico, la notizia o il dato pubblicato senza il consenso dell'interessatodeve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione(art. 20, comma 1, lett. d), l. n. 675), nonché le indicazioniche saranno impartite con il previsto codice di deontologia;
9) applicati al caso di specie, questi principi implicano chela Necci abbia diritto a che la diffusione dei dati che la riguardanorispetti la sua legittima aspettativa al riserbo per ciòche riguarda quelle parti delle conversazioni che attengono acomportamenti strettamente personali non connessi al contestogiudiziario, o che possono riguardare, a maggior ragione, la sferadella vita sessuale.
PER QUESTO MOTIVO
il Garante segnala alla R.C.S. Editori S.p.a., ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, lanecessità di conformare il trattamento dei dati relativiad Alessandra Necci alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
Il Garante si riserva di adottare analoghi provvedimenti in riferimentoa nuove forme di diffusione che contrastino con le indicazionifornite dalla presente pronuncia.
Roma, li 16 ottobre 1997
IL PRESIDENTE