Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO L'UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine in data 22 dicembre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L'Unire, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, l'Unire è tenuto a promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e le operazioni di trattamento eseguibili a cura dell'Unire, in relazione a specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 28 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli