Garante per la protezione
    dei dati personali


PARERE SULLO SCHEMA DIREGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'UNIONEITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA(UNIONCAMERE)

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale ecomunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schemadi regolamento, presentata dall'Unione italiana delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) in data 14 novembre 2005(prot. AF/ce 7965);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'Unione italiana delle camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) ha chiesto ilparere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti deidati sensibili e giudiziari da essa effettuati.

Unioncamere, al pari degli altri soggettipubblici, pu trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressadisposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, leoperazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite.In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo lafinalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e renderepubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibiliin relazione alle finalit perseguite nei singoli casi, al fine di renderelegittimo il trattamento.

A tale scopo, Uninoncamere tenuta adadottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento, che identifica i tipi didati e di operazioni eseguibili a cura di Unioncamere, che ne effettua iltrattamento in relazione alle specifiche finalit perseguite nei singoli casi, stato sottoposto al parere dell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, delCodice.


OSSERVA:

1. Considerazioni introduttive
Conriferimento alle premesse, si evidenzia che la bozza di regolamento in esame, adifferenza del separato schema  elaborato da Unioncamere per le camere dicommercio), si riferisce unicamente ai trattamenti effettuati dall'Unioncameree non costituisce uno schema tipo al quale altri soggetti possano uniformarsi.Nella bozza devono pertanto essere eliminati i riferimenti presenti in premessaalla rispondenza del regolamento ad uno schema tipo.

 

2. Finalit perseguite
Conriferimento alla scheda n. 3 allegata allo schema, si rappresenta che lefinalit di interesse pubblico perseguite nella gestione e nell'instaurazionedel rapporto di lavoro sono riconducibili esclusivamente all'art. 112 delCodice e non anche all'art. 66, che si riferisce invece agli specificitrattamenti effettuati in materia tributaria. Occorre pertanto espungere ilriferimento all'art. 66 dalla scheda, nonch dall'art. 2, comma 1, delloschema.

 

3. Tipi di dati
Per quanto concernei tipi di dati individuati nella scheda n. 2, Unioncamere potr verificare lapossibilit che vengano trattati anche dati giudiziari eventualmente relativi ai componenti degli organi istituzionali, individuandoli nella schedache pu essere in tal senso emendata senza che sia necessario richiedere unnuovo parere.

Analoga integrazione potr essereapportata alla scheda n. 3 con riferimento all'eventualit di un trattamento didati sulla vita sessuale in caso di rettificazione di attribuzione di sesso,anche in questo caso senza dover richiedere un nuovo parere al Garante.

 

4. Operazionieseguite
Relativamente alle particolari forme di elaborazione che possonospiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, e per le qualisono necessarie maggiori garanzie, si osserva che le schede nn. 3 e 4 nonrecano l'espressa previsione legislativa richiesta ai sensi dell'art. 22,comma 11, del Codice, relativamente alle interconnessioni ed ai raffronticon banche dati di altri titolari del trattamento.

Le predette operazioni vanno sempredelimitate ed evidenziate rigorosamente alla luce del principio di strettaindispensabilit, specificando di volta in volta le finalit di interessepubblico perseguite, nell'ipotesi di interconnessioni e di raffronti con banchedati dello stesso ente, effettuabili anche in assenza di puntuale previsione dilegge (art. 22. comma 11, del Codice), ed individuando anche la base normativanel caso in cui le predette operazioni vengano effettuate con banche dati dialtri titolari del trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11 del Codice).

Inoltre, occorre verificare nei singolicasi se l'operazione consista in concreto in un'interconnessione, oppure sialimitata ad un collegamento volto ad ottenere in via telematica informazioni ocertificazioni da altri titolari escludendo, per, l'accesso diretto allerelative banche dati (cfr. ad esempio scheda n. 4).

Il predetto criterio di indispensabilitdeve essere altres verificato con riferimento alle operazioni di comunicazionia terzi ed alla diffusione. In relazione a quest'ultima operazione vaevidenziata l'espressa disposizione di legge che l'autorizza (art. 22,comma 11, del Codice). In proposito, pertanto necessario conformare intal senso le comunicazioni e la diffusione individuate nella scheda n. 2.

 

5. Ulterioriconsiderazioni
Relativamente alla scheda n. 1, si rileva che iltrattamento di dati giudiziari effettuato nel quadro dell'attivitcontrattuale, delle gare e degli appalti gestiti dall'ente pubblico, trova,attualmente, una compiuta disciplina in una autorizzazione generale del Garante(Autorizzazione n. 7 al trattamento dei dati a carattere giudiziario daparte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici), nonchnella specifica normativa di settore.

Pertanto, non necessario predisporreuna singola scheda laddove il trattamento venga effettuato, ad esempio, peradempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia dicomunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione delladelinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione dipericolosit sociale (Capo IV, par. 2, lett. d), della citata autorizzazione n.7).

In conclusione, Unioncamere invitata aconformare lo schema di regolamento alle indicazioni fornite con il presenteparere, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nonpotr essere altrimenti effettuato in difformit delle indicazioni medesime(art. 20, comma 2, del Codice).

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g)del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predispostoda Unioncamere, a condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite neipunti 1, 2 e 4 del presente parere.

Roma, 30 novembre 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli